"Il regime condominiale è sicuramente compatibile con la destinazione alberghiera di un immobile (o di un complesso immobiliare)". E' questo il principio espresso dai giudici della Corte di Cassazione (Sent. 1625/07) in una recente pronuncia nella quale, più analiticamente, hanno osservato tra le altre cose che "nel caso di un edificio – o di un complesso di edifici – destinato ad albergo, in presenza di presupposti di fatto e di diritto del "condominio", configurati dall'esistenza di più unità immobiliari appartenenti a persone diverse e di cose, servizi ed impianti destinati all'uso comune, la destinazione ad albergo non impedisce la costituzione del regime condominiale: per conseguenza a nascita del condominio non dipende dal mutamento di destinazione".
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