Il tribunale di Lucca ricorda che per accertarlo il nesso di causa si devono applicare i criteri della "probabilità" prevalente e "del più probabile che non"

Nesso di causa: "probabilità prevalente" e "del più probabile che non"

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In una causa civile intrapresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal motore di un camion a causa del carburante contaminato, per provare il nesso di causa nella responsabilità civile, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e "del più probabile che non". Lo ha ricordato il Tribunale di Lucca nella sentenza n. 283/2024 (sotto allegata).

Risarcimento danni al motore per carburante contaminato

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Una società agisce nei confronti di un'altra società e chiede al Tribunale di accertare la sussistenza dei vizi del carburante venduto dalla convenuta, risolvere il contratto di vendita del carburante, condannare controparte a restituire il prezzo pagato e a risarcire tutti i danni subiti e subendi. La società attrice, a fondamento della propria domanda, narra che dopo il rifornimento di gasolio a un veicolo di suo proprietà, lo stesso ha presentato un'avaria al motore, tanto che l'autista è stato costretto a interrompere il servizio di trasporto per portare il mezzo in un'officina. Dopo alcuni controlli è stato accertato che il guasto al motore era stato provocato dal carburante, perché contaminato da sporcizia e acqua. L'autista, volendo provare il funzionamento del camion su strada, ha effettuato un nuovo rifornimento di carburante, ma il mezzo si è fermato nuovamente e ha cessato di funzionare, sempre a causa dei problemi riconducibili a rifornimento di gasolio viziato. Il mezzo di trasporto è stato quindi trainato per eseguire le riparazioni necessarie. Parte convenuta respinge ogni contestazione, sostenendo di avere effettuato indagini sul carburante presso il punto vendita interessato con esito positivo sull'idoneità dello stesso.

Nesso di causa responsabilità civile: come determinarlo

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il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria, perché fondata e meritevole di accoglimento.

Dall'istruttoria è emerso infatti il nesso di causa tra i danni lamentati dalla società attrice e il difetto di conformità del carburante. Per il Tribunale vi sono numerosi elementi di prova convergenti, precisi e attendibili, dai quali si desume, con un elevato grado di probabilità, idoneo al raggiungimento della prova, che l'avaria sia da ricondurre al rifornimento del carburante. La contaminazione del carburante e il malfunzionamento del mezzo sono stati suffragati da analisi chimico-fisiche su campioni di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo, da cui è emersa una contaminazione grave.

La sentenza è di particolare interesse per i chiarimenti che fornisce il materia di accertamento del nesso di causa nella responsabilità civile. Il Tribunale ribadisce infatti il principio sancito dalla Corte di Cassazione nel provvedimento n. 25884/2022, ai sensi del quale: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non". Il giudice di merito deve quindi e prima di tutto eliminare dalle varie ipotesi valutabili quelle meno probabili, analizzare poi le ipotesi residue più probabili e, infine, a scegliere tra queste, quella che, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, trova il grado maggiore di conferma dagli elementi di fatto aventi valore di indizi "assumendo così la veste di probabilità prevalente".

Scarica pdf Tribunale Lucca n. 283/2024

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