La Cassazione chiarisce che la sanzione per la sosta a pagamento scaduta può essere applicata per ogni periodo di ventiquattr'ore, per il quale si protrae la violazione

Sosta oltre il termine stabilito

Nel caso in esame, un automobilista veniva sanzionato con quattro verbali per aver sostato con il proprio autoveicolo in zona di sosta regolamentata oltre il termine stabilito dai ticket.

Rispetto alla suddetta circostanza, il soggetto sanzionato aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Pistoia e poi appello dinanzi al Tribunale territorialmente competente.

Sul punto, il Tribunale aveva in particolare ritenuto che "nell'ambito di un medesimo periodo di sosta regolamentata può essere elevata una sola sanzione per superamento dell'orario pagato, non già una sanzione per ogni frazione temporale di sosta oltre l'orario consentito. Pertanto, all'odierno appellante è stata correttamente erogata una sola sanzione per violazione della sosta regolamentata nell'arco di un medesimo periodo".

Avverso tale ultima decisione, l'automobilista aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Sanzione per ogni periodo di 24h

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4187/2024 (sotto allegata), ha rigettato il ricorso proposto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

In relazione alla specifica contestazione del ricorrente sopra evidenziata, il Giudice di legittimità ha ritenuto il motivo non fondato, in quanto "Il comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, oggetto di censura, prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».

Rispetto a tale norma la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, affermando, riferisce il Giudice di legittimità, che "il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisce alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto, bensì alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera - o infragiornaliera - della sosta (..). Con il risultato che la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore".

Sulla scorta del tenore letterale della norma, nonché di quanto riferito dalla Consulta, la Cassazione ha dunque rigettato il ricorso proposto.

Scarica pdf Cass. n. 4187/2024

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