La correttezza del recupero crediti cartolarizzati delegato alle società mandatarie


Oramai, può dirsi scoperto "l'inganno" delle SPV non iscritte: si revocano i decreti ingiuntivi, si sospendono le esecuzioni fino al punto di revocare gli esperimenti delle vendite.

L'art. 2, IV comma l. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prescrive espressamente ai soggetti diversi da banche o intermediari finanziari l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione (da ritenersi giudiziale) di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c)[1]

La norma - violata - è chiara: per riscuotere il credito ceduto occorre l'iscrizione.

"… l'SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comm 4-ter della legge n. 130/1999[2] esclusivamente a banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB" (pag. 176/424 circ. nota 14).

La particolare qualità di tali società - in quanto iscritte all'Albo ex art 106 TUB - è evidentemente ritenuta dal legislatore una necessaria garanzia del sistema (tanto da dover essere pubblicata in GU ed inserita nei prospetti informativi) a tutela dei superiori interessi e della "correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto col pubblico".

L'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo 106 Tub è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

La nullità di tali atti comporta che la società non iscritta all'albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima.

Cio si riverbera, inoltre, sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata.

La particolare qualità di tali società - in quanto iscritte all'Albo ex art 106 TUB - è evidentemente ritenuta dal legislatore una necessaria garanzia del sistema (tanto da dover essere pubblicata in GU ed inserita nei prospetti informativi) a tutela dei superiori interessi in gioco e della "correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto col pubblico".

In estrema sintesi, se il soggetto che agisce in giudizio (in via monitoria, di cognizione, esecutiva, di intervento, ecc…) per il recupero di un credito cartolarizzato non corrisponde al soggetto indicato nell'avviso di cessione pubblicato e/o non è una società iscritta all'albo ex art. 106 TUB e del suo incarico non è stata mai data notizia in GU, lo stesso deve ritenersi non legittimato a tale attività di recupero.

Pur rientrando tra i poteri officiosi del giudice la verifica dell'iscrizione, è bene opporsi all'esecuzione quand'anche "tardivamente" al fine di sollecitare questo controllo sulla legittimità dell'esecuzione.


Avv. Fabio Olivieri

Studio Legale FOV

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