Le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, soggette al rito ex art. 14 Dlgs 150/2011, sono trattate e decise dal Tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento di incombenti istruttori

Rito sommario: decisione in forma collegiale

La vicenda in esame prende avvio dalla richiesta di pagamento dei compensi avanzata da un avvocato nei confronti di un proprio cliente, in favore del quale il primo aveva svolto la propria prestazione professionale.

Per ottenere la liquidazione dell'onorario pattuito il legale aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Velletri. Una volta instaurata la causa, il rito aveva subito una modifica da sommario ad ordinario e successivamente il Tribunale, in composizione collegiale, aveva rigettato la domanda del legale, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Nell'ambito della sentenza veniva, in particolare, evidenziato che "l'omesso mutamento del rito da sommario codicistico a sommario speciale non aveva pregiudicato il diritto di difesa delle parti ma la riserva di collegialità posta dall'art. 14 co. 2 d.lgs. 150/2011 imponeva che la decisione fosse collegiale, in quanto l'inosservanza della riserva di collegialità costituiva, ex artt. 50-quater e 161 co. 1 cod. proc. civ., una autonoma causa di nullità della decisione".

Avverso la suddetta decisione adottata dal Giudice di prime cure l'avvocato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Composizione collegiale e nullità della sentenza

Con particolare riguardo alla doglianza lamentata dal ricorrente, consistente nella ritenuta nullità della senteza impugnata stante il fatto che la trattazione della causa, compresa la fase desisoria del processo, doveva essere svolta dinanzi al Collegio, la Cassazione ha accolto il motivo d'impugnazione formulato ritenendolo fondato.

Nella specie, la Corte, con ordinanza n. 362/2024 (sotto allegata), ha evidenziato che "nella fattispecie la trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni sono avvenute avanti al giudice istruttore, come previsto dal rito ordinario. Per questo, sussistono i presupposti per dare continuità all'orientamento secondo il quale le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza".

Posto quanto sopra, la Suprema Corte ha quindi affermato che "poiché nella fattispecie la trattazione e la discussione non si sono svolte davanti al collegio, la sentenza impugnata deve essere cassata, disponendo rinvio al Tribuinale di Velletri in diversa composizione".

Sulla scorta delle sopraesposte motivazioni la Corte ha dunque accolto il suddetto motivo d'impugnazione formulato dal ricorrente.

Scarica pdf Cass. n. 362/2024

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