Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di Cassa Forense presentato avverso il provvedimento dei Ministeri Vigilanti che avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023 nei confronti degli avvocati

La temporanea abrogazione del contributo minimo integrativo

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La vicenda in esame risale al settembre 2022, quando la Cassa Forense aveva deliberato di prorogare, anche per l'anno 2023, la temporanea abrogazione del contributo minimo integrativo periodicamente richiesto agli avvocati. Tale decisione non veniva condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che negava l'approvazione e invitava pertanto l'Ente previdenziale a procedere con la riscossione.

A seguito di tale decisione, il Comitato dei Delegati veniva incaricato a chiedere il riesame della delibera assunta dai Ministeri Vigilanti e incaricava altresì la Cassa forense a presentare ricorso al Tar avverso la sopracitata decisione.

L'Ente previdenziale, aveva in particolare ritenuto la decisione dei Ministeri "dannosa per l'autonomia dell'Ente e tale da provocare effetti vessatori nei confronti degli iscritti", anche considerato che, la proroga della suddetta abrogazione temporanea era funzionale all'entrata in vigore, a partire dal 2024, della riforma della previdenza forense.

Imposta la riscossione del contributo previdenziale: la sentenza del Tar

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Il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023 (sotto allegata), non ha condiviso le doglianze formulate dall'Ente previdenziale e ha rigettato il ricorso dallo stesso presentato.

In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto coerente quanto riferito dal Ministero dell'economia ovvero che "il provvedimento (di abrogazione temporanea) determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, considerato che gli enti nazionali di previdenza e assistenza, ancorché organizzati e operanti in regime di diritto privato, sono ricompresi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche (…) definito dall'ISTAT". Il Tar ha inoltre condiviso quanto affermato dal MEF, ovvero che "attesa anche la complessità e la rilevanza (della riforma previdenziale), appare poco prudente e inopportuno sospendere, nelle more dell'approvazione dello stesso, la riscossione della misura minima del contributo integrativo", evidenziando che laddove "la riforma non dovesse entrare in vigore nei tempi auspicati, (..) si renderebbe necessaria una nuova delibera di sospensione del pagamento del contributo integrativo minimo, con ulteriore evidente peggioramento dell'equilibrio gestionale del relativo anno".

Il Tar ha rigettato la doglianza della Cassa anche in merito alla ritenuta compressione della propria autonomia gestionale, ricordando che "la vigilanza ministeriale e l'intero sistema dei controlli amministrativi cui è soggetta la Cassa Forense, in dipendenza dell'inalterato carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza da essa svolta - pur dopo la sua trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato -, devono perseguire il fine di assicurare la miglior gestione dell'Ente e la migliore erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, sicché costituiscono strumenti per evitare che l'esercizio non corretto dell'autonomia pregiudichi il raggiungimento dei fini istituzionali di rilievo pubblicistico".

Avvocati: chi deve pagare il contributo e in che misura

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Sulla scorta della decisione presa dal Tar Lazio, la Cassa Forense ha comunicato sul proprio sito istituzionale che il contributo in esame sarà dovuto, a partire dal 19 dicembre 2023, nei seguenti termini:

  • Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all'albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con mod 5/2024;
  • Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l'iscrizione all'albo sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50;
  • Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell'intero contributo minimo integrativo € 805,00;
  • Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato;
  • Per i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022, dal 2023 vige l'esonero dal pagamento della contribuzione minima integrativa.

Scarica pdf Tar Lazio n. 18854/2023

Foto: 123rf.com
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