Per la Corte di Cassazione è il diritto della persona a partecipare alle esequie di un proprio caro è un diritto inviolabile, per cui in caso di cancellazione del volo che non consente di partecipare all'evento è risarcibile il danno non patrimoniale

I diritti del passeggero aereo in caso di volo cancellato

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Il legislatore europeo, consapevole del forte squilibrio contrattuale tra vettore aereo e passeggero in relazione all'esecuzione del contratto di trasporto, ha introdotto nel 2004 il Regolamento 261 al fine di fortificare la tutela della parte debole del contratto, ossia il passeggero.

Il Regolamento contempla le ipotesi più frequenti di disservizio aereo e tra queste vi rientra quella del volo cancellato.

Un volo può definirsi cancellato quando il trasferimento previsto nel contratto non viene operato dal vettore aereo.

In caso di cancellazione del volo il passeggero può far valere i seguenti diritti alternativi:

  • rimborso del biglietto del volo cancellato;
  • imbarco su un volo alternativo.

Oltre a tali situazioni giuridiche soggettive attive, il passeggero può reclamare il pagamento di una compensazione pecuniaria, ossia di un risarcimento il cui valore è definito in via forfettaria dalla norma in considerazione della lunghezza della tratta del volo.

La compagnia aerea può andare esente dal pagamento invocando e dimostrando l'esistenza di una causa di forza maggiore (circostanza eccezionale) nella determinazione della cancellazione del volo.

Di fondamentale importanza è l'articolo 12 paragrafo 1 del Regolamento, il quale consente ai giudici nazionali di riconoscere al passeggero un risarcimento supplementare in caso di volo cancellato, oltre a quello espressamente stabilito dal Regolamento.

Volo cancellato e danno non patrimoniale per perdita esequie parente

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I Giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione sono stati aditi da un passeggero aereo, il quale non aveva potuto partecipare alle esequie del padre a causa di un volo cancellato e che per tale motivo aveva richiesto il pagamento di un risarcimento del danno non patrimoniale patito.

In particolare, la richiesta è stata avanzata al Giudice di Pace di Busto Arsizio, per il primo grado di Giudizio. Il Giudice di Pace non ha accolto l'istanza risarcitoria, ritenendo non provato il danno non patrimoniale. Per tale ultima circostanza il passeggero si è rivolto al Tribunale di Busto Arsizio. Il Giudice d'appello ha ritenuto non sussistente il diritto al risarcimento in quanto il danno patito dall'attore era di lieve entità "tale da non peggiorare la qualità della vita e di felicità di vivere".

Vedendosi negate le sue pretese, anche in secondo grado, il passeggero ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

Con ordinanza 33276/2023 (sotto allegata), gli Ermellini hanno ribaltato il provvedimento impugnato e riconosciuto il diritto del passeggero al risarcimento del danno non patrimoniale con motivazione che prende le mosse proprio dall'articolo 12 del Regolamento CE 261/04.

Per i Giudici della Corte di Cassazione il diritto della persona a partecipare alle esequie di un proprio caro è un diritto inviolabile e in quanto tale meritevole di tutela costituzionale: le esequie di un proprio caro costituiscono un evento unico ed irrepetibile, rappresentano il momento in cui si acquisisce consapevolezza della perdita subita, ed è per questo che il singolo ha diritto ad essere risarcito nell'ipotesi in cui non riesca a parteciparvi a causa di un inadempimento contrattuale altrui.

Dunque, se un soggetto acquista un posto su un volo per recarsi in un determinato luogo per partecipare alle esequie di un parente, ma non riesce ad essere presente a tale evento a causa della cancellazione del volo, egli ha diritto ad essere risarcito dal vettore aereo del danno non patrimoniale patito.

Danno non patrimoniale anche per ritardo aereo

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A parere dello scrivente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per mancata partecipazione alle esequie di un parente può essere invocato anche in caso di ritardo aereo.

Ovviamente, il ritardo deve essere tale da non permettere al soggetto di raggiungere l'aeroporto di destinazione entro tempi tali da consentirgli di partecipare all'ultimo saluto.


Avvocato Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

Scarica pdf Cass. n. 33276/2023

Foto: 123rf.com
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