Il comma 11 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 206,
(legge finanziaria 2007) ha apportato – come è noto – rilevanti modificazioni alla
disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare.
In particolare, secondo quanto stabilito dalla lettera e) della disposizione
soprarichiamata, i livelli di reddito relativi a tutte le tabelle non saranno oggetto di
rivalutazione annuale dal 1° luglio 2007, ma saranno aggiornati a decorrere dall'anno
2008 secondo i criteri fissati dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153.
Al riguardo, si ricorda che il riferito articolo 2 stabilisce, al comma 12,
che la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare è pari alla variazione
percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra
l'anno di riferimento per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente
precedente.
Inpdap, Nota Operativa 31.5.2007 n° 25
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