La Riforma Cartabia ha ulteriormente ridotto le ipotesi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Il riparto tra giudice monocratico e collegio

Composizione dell'organo giudicante in tribunale: monocratico e collegiale

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In Italia, il giudice unico di prima istanza è il tribunale (salve le competenze del Giudice di Pace), sia in materia civile che penale, in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario del 1998 che ha soppresso gli uffici del Pretore.

Come dispone l'art. 48 del R.D. 12/1941, il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale (che decide con il numero invariabile di tre componenti, salve le controversie di competenza delle sezioni specializzate).

Le materie di competenza del tribunale collegiale sono individuate principalmente dall'art. 50-bis c.p.c., così come modificato dalla recente Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022).

L'art. 50-ter, invece, individua la competenza residuale del tribunale in composizione monocratica, per tutti i casi non previsti dall'articolo precedente. Con la suddetta Riforma è stato ulteriormente eroso l'ambito di competenza del collegio, già limitato a poche e determinate ipotesi, sulla scorta di quanto disposto dalla legge delega, che ha imposto di ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, riservando al collegiole controversie di oggettiva complessità giuridica e maggiore rilevanza economico-sociale.

Riforma Cartabia: le ipotesi in cui decide il collegio (art. 50-bis c.p.c.)

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Venendo al dettaglio di quanto disposto dall'art. 50-bis c.p.c., il tribunale giudica in composizione collegiale nei seguenti casi:

  • nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, se non è diversamente disposto;
  • nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa;
  • nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
  • nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
  • nelle cause relative al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e alla responsabilità civile dei magistrati;
  • nelle cause relative all'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo;
  • nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 ss., salvo che sia altrimenti disposto.

Per effetto della Riforma Cartabia, da questo elenco sono state eliminate - e quindi ora vengono giudicate in composizione monocratica - le cause in ambito societario relative all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

Parimenti, è passata in capo al giudice in composizione monocratica anche la competenza sulla querela di falso(cfr. art. 225 c.p.c.).

La Riforma, inoltre, ha sottratto al collegio anche la competenza per l'autorizzazione al compimento di determinati atti da parte di persone incapaci, ora interamente di competenza del giudice tutelare (cfr. art. 374 del codice civile, in cui sono confluite le ipotesi precedentemente contemplate dall'art. 375 c.c., ora abrogato).

Disciplina del riparto tra giudice monocratico e collegio

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Un breve cenno merita anche il disposto dell'art. 50-quater, che chiarisce che l'eventuale violazione delle suddette regole di ripartizione non inficia la regolare costituzione dell'organo giudicante e che, pertanto, l'eventuale contestazione in ordine alla errata composizione dell'organo giudicante (monocratica in luogo di quella collegiale o viceversa) va fatta nelle ordinarie forme di impugnazione, perché altrimenti la sentenza è comunque idonea a passare in giudicato nonostante il supposto errore sulla composizione dell'organo.

Infine, vi rimandiamo al nostro approfondimento sui modelli di trattazione della causa nella fase decisoria, per un'analisi puntuale sulle varie ipotesi di rimessione della causa al collegio (o di trattenimento della stessa nelle vesti di giudice monocratico) da parte del giudice istruttore.


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