Nell'ottica della riduzione dei tempi del processo, la Riforma Cartabia ha disciplinato i diversi modelli di trattazione della causa nella fase decisoria

La fase decisionale del processo civile dopo la Riforma Cartabia

[Torna su]

La Riforma Cartabia ha ampiamente modificato la disciplina della fase decisoria del processo civile, delineando tre diversi modelli di trattazione della causa: scritta, orale e mista.

Le modifiche normative sono state adottate nell'ottica generale della Riforma di perseguire la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi del processo, sulla scorta anche della recente esperienza della legislazione emergenziale in fase di pandemia, che ha sicuramente favorito la trattazione scritta.

Modello di trattazione scritta (artt. 189, 275 co. 1 e 281-quinquies co. 1)

[Torna su]

Per comprendere appieno i possibili sviluppi della causa nella fase decisionale, secondo uno dei tre modelli sopra indicati, è opportuno ricordare brevemente la disciplina introdotta dalla Riforma (d.lgs. 150/22) riguardo ai poteri del giudice istruttore. Quest'ultimo, infatti, a norma dell'art. 189 c.p.c., una volta esaurita l'istruzione della causa è tenuto a rimettere la causa in decisione, ciò disponendo in un'apposita udienza, che ha preso il posto della vecchia udienza di precisazione delle conclusioni (e sul punto la Riforma non è andata esente da critiche, dal momento che appare da verificare l'effettiva utilità di tale apposita udienza).

Prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno facoltà di precisare le conclusioni con note scritte da depositare entro sessanta giorni prima di tale udienza, e successivamente di depositare comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente, trenta e quindici giorni prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione).

Proprio questi termini a ritroso scandiscono i momenti in cui si sostanzia la trattazione scritta della causa. Di regola, infatti, alla relativa udienza la causa viene semplicemente trattenuta in decisione, con successivo deposito della sentenza.

Il termine per il deposito della sentenza è di sessanta giorni se si tratta di decisione collegiale (art. 275 c.p.c., primo comma) o di trenta giorni se il giudice istruttore agisce anche in qualità di giudice monocratico (art. 281-quinquies, primo comma).

Modello di trattazione mista (artt. 275 co. 2 e 281-quinquies co. 2)

[Torna su]

Le parti, però, hanno la possibilità di chiedere, nei propri scritti difensivi, che venga disposta la discussione orale della causa. Si configura, in tal modo, il modello di trattazione mista. Nello specifico, a norma del secondo comma dell'art. 275 (per le cause decise in composizione collegiale) le parti possono chiedere, nelle note di precisazione delle conclusioni da depositare prima dell'udienza di rimessione in decisione, la discussione orale davanti al collegio.

In tal caso, il presidente del tribunale revoca l'udienza ex art. 189 (cioè, quella di rimessione della causa in decisione da tenersi davanti al giudice istruttore) e fissa l'udienza di discussione davanti al collegio.

Le parti, in tal caso, possono depositare prima dell'udienza le comparse conclusionali (ma non le memorie di replica). Analogamente, l'art. 281-quinquies al secondo comma dispone, per le cause da decidersi in composizione monocratica, che le parti possono chiedere la discussione orale davanti al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico.

In tal caso, quest'ultimo, disposto lo scambio delle sole note scritte di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali (non delle memorie di replica), fissa l'udienza di discussione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali.

Modello di trattazione orale (artt. 275-bis e 281-sexies)

[Torna su]

Infine, è configurabile il modello di trattazione orale della causa, quando sia il giudice istruttore a ritenere che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale.

In tal caso, egli fissa (a norma dell'art. 275-bis) l'udienza di discussione davanti al collegio, assegnando alle parti un termine, anteriore a tale udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per le comparse conclusionali.

In modo analogo, ai sensi dell'art. 281-sexies, nelle cause da decidersi in composizione monocratica, il giudice può far precisare le conclusioni e ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: