Il CNF ricorda che l'omessa partecipazione all'udienza costituisce illecito deontologico istantaneo


"L'omessa partecipazione all'udienza costituisce illecito deontologico istantaneo". E' quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense (con la sentenza n. 190/2023 sotto allegata) decidendo il ricorso di un avvocato avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia con la quale era stata comminata la sanzione della censura.

"In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per "non scusabile e rilevante trascuratezza" (art. 26 cdf), non partecipi all'udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista" spiega infatti il Consiglio.

Inoltre, aggiunge, "con particolar riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, l'illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente".

Ritenendo corretto e immune da vizi il decisum del CDD, rigetta quindi il ricorso.

Scarica pdf CNF n. 190/2023

Foto: 123rf.com
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