Sospeso per un anno dalla professione l'avvocato che non prende are alle udienze del processo penale senza addurre un impedimento valido, privando così la sua assistita del diritto di difesa 

Avvocato non partecipa all'udienza

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Ai fini della prescrizione dell'illecito disciplinare l'avvocato che non partecipa all'udienza e lascia la sua assistita priva di difesa, commette un illecito deontologico istantaneo. Questo il chiarimento del CNF nella sentenza n. 107/2022 (sotto allegata).

Imputata privata della difesa tecnica

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Al COA di Ancona una signora presenta un esposto con cui denuncia il comportamento di un avvocato iscritto, in quanto lo stesso avrebbe omesso di presenziare alle udienze del processo penale che la riguardava, di non aver impugnato la decisione e di non averla assistita durante il processo.

Il CDD contesta all'incolpato le seguenti condotte:

  • aver privato la sua assistita della necessaria difesa tecnica;
  • aver fatto scadere i termini per appellare la decisione trascurando così gli interessi della sua assistita;
  • aver tenuto nel complesso una condotta negligente durante il mandato difensivo;
  • non avere preso parte a 6 udienze senza addurre un valido impedimento.
Condotte con le quali il difensore ha violato gli articoli 26 comma 3 e 12 del Codice Deontologico.

Illecito istantaneo per l'avvocato che non partecipa all'udienza

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Concluso il procedimento all'avvocato viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per un anno.

Nel difendersi l'avvocato adduce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare contestando ogni addebito e l'eccessività della sanzione inflitta.

Il CNF, anche se conferma la sanzione, accoglie in parte il ricorso, prima però ripercorre tutto quanto accaduto al fine che di valutare gli illeciti contestati, che lo portano a confermare la sospensione della attività per un anno, precisando in particolare che la mancata presentazione dell'avvocato in udienza senza addurre un legittimo impedimento, ai fini della prescrizione, è un illecito di natura istantanea e non permanente.

Scarica pdf CNF Sentenza n. 107/2022s

Foto: 123rf.com
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