Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che nel silenzio della normativa tale possibilità può essere concessa


Ok ad un semestre integrativo per il praticante avvocato che non arriva alle 20 udienze richieste. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 29/2023, rispondendo al COA di Ivrea.

Il Consiglio dell'Ordine formulava il seguente quesito, circa la possibilità di concedere "un semestre di pratica integrativo, anche ai fini del certificato di compiuta pratica, per il praticante semplice che non abbia raggiunto il numero minimo delle udienze (venti) in un semestre sussistendo, comunque gli ulteriori requisiti per la verifica dell'assiduità e continuità della pratica forense".


Per il CNF la risposta è positiva.


Infatti, l'articolo 8, comma 4 del Dm n. 70/2018 prevede che "l'assistenza ad almeno venti udienze sia requisito per la convalida del semestre, con la conseguenza che - in caso di esito negativo della verifica - il semestre non possa essere convalidato" e che dunque non possa essere rilasciato il certificato di computa pratica.


Nulla, però, si dice sulle conseguenze della mancata convalida del semestre, per cui, conclude il Consiglio, "nel silenzio della normativa applicabile, può ammettersi la possibilità di concedere al praticante la possibilità di svolgere un semestre di pratica integrativa".


Foto: 123rf.com
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