In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il CNF afferma che l'incolpato resta scriminato soltanto se vi sia errore inevitabile


L'errore scrimina l'illecito disciplinare dell'avvocato solo se inevitabile. E' quanto ha affermato il Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 177/2023, pubblicata in questi giorni sul sito del codice deontologico forense (sotto allegata), con cui è stato rigettato il ricorso di diversi legali avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina del distretto della Corte d'appello di Venezia che aveva comminato agli incolpati la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per tre mesi.

"In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti" precisa, infatti, il CNF.

Conseguentemente, l'agente resta scriminato "solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto". Ne deriva che "non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense, mentre unicamente l'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all'agente".


Da qui il rigetto del ricorso, con riforma tuttavia in punto di trattamento sanzionatorio, che ha portato alla sanzione della sospensione per due mesi anziché i tre originariamente previsti.

Scarica pdf CNF n. 177/2023

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