Il Consiglio Nazionale Forense condanna l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo" e a costi simbolici, è accaparramento di clientela

L'accaparramento di clientela: il caso

[Torna su]

Il caso, portato all'attenzione del CNF, prende avvio dal deragliamento di un treno, avvenuto nel gennaio 2018, a seguito del quale perdevano la vita tre persone e ne rimanevano ferite molte altre.

A pochissime ore di distanza dall'accaduto, lo Studio legale protagonista della vicenda in esame pubblicava sulla propria pagina Facebook un post nel quale, facendo espresso riferimento al drammatico evento, si rivolgeva alle vittime e ai loro familiari per sollecitarle ad ottenere il risarcimento dai responsabili del fatto, aggiungendo che lo Studio offriva prestazioni legali di alto profilo e che il compenso sarebbe stato pagato solo dopo l'ottenimento del risarcimento stesso.

Dal fatto sopra descritto scaturivano numerosi procedimenti disciplinari a carico degli avvocati titolari dello Studio legale in questione, nell'ambito dei quali veniva contestato anche l'illecito di accaparramento di clientela.

La decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina

[Torna su]

Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli degli Ordini di appartenenza, veniva adito il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Venezia (CDD di Venezia), il quale, passando in rassegna i vari capi di incolpazione, dichiarava la fondatezza solo di alcuni di essi tra cui:

  • la violazione dell'art. 37.1 del CDF, considerato che "il fine del post era chiaramente l'acquisizione di clientela, fine perseguito con modalità non conformi a correttezza e decoro";
  • la violazione dell'art. 37.5 CDF, poiché nel caso di specie "è stata offerta, senza richiesta, l'assistenza (definita "altamente qualificata") (...) in favore delle persone coinvolte e danneggiate, direttamente o indirettamente, nell'incidente ferroviario".

Il CDD di Venezia, con decisone n. 53/2019, concludeva il procedimento, applicando a carico di ogni soggetto incolpato la sanzione edittale della censura e per solo alcuni di essi anche la sospensione dall'esercizio della professione legale per la durata di 3 mesi.

Divieto di accaparramento della clientela

[Torna su]

Gli avvocati destinatari delle suddette sanzioni impugnavano il provvedimento del CDD dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), domandando la dichiarazione d'insussistenza degli illeciti contestati, con conseguente annullamento della decisione oppugnata.

Il CNF (con sentenza n. 177/2023 sotto allegata), dopo aver rappresentato che il CDD di Venezia aveva correttamente valutato la responsabilità dei ricorrenti in ragione dei carenti modelli organizzativi da loro adottati, nonché della loro culpa in eligendo e in vigilando, è passato ad esaminare gli illeciti loro contestati.

Quanto all'illecito di accaparramento della clientela di cui all'art. 37.1, il CNF, ripercorrendo la narrazione degli eventi, ha innanzitutto confermato, in punto di fatto, il perfezionamento della fattispecie.

Passando quindi all'esame giuridico della vicenda, il Consiglio sintetizzando la giurisprudenza formatasi sul punto, ha rappresentato che "costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, 'pubblicizzi' il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a 'zero spese di anticipo', trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro (..), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf)". In particolare "costituisce illecito deontologico offrire assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico al fine di ricavarne una possibile notorietà".

Quanto, infine, alla contestazione di cui all'art. 37.5, il Consiglio, confermando gli esiti cui è giunto il CDD di Venezia, ha ricordato che "anche la S.C. (Cass., SS.UU., 8 marzo 2022 n. 7501) conferma che costituisce violazione disciplinare l'inosservanza dell'espresso divieto ex art. 37, 5° comma, CDF di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare".

Per le ragioni sopra rappresentate il CNF respingendo le doglianze dei ricorrenti, ha confermato la sentenza del CDD di Venezia, riformando la decisione impugnata solo in punto trattamento sanzionatorio.

Scarica pdf CNF n. 177/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: