I limiti all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita sono posti a presidio dell'immagine della professione forense. Lo rammenta il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 161/2023 (sotto allegata), rigettando il ricorso di un avvocato avverso la sanzione dell'avvertimento inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna.
In particolare, chiarisce il CNF, "l'art. 68 cdf (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita) è posto a presidio dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico".
Per approfondimenti, leggi anche:
- Avvocati e divieti nei confronti dell'ex cliente: il concetto di estraneità
- Avvocati: il divieto di assumere incarichi contro l'ex cliente
• Foto: 123rf.com