La Cassazione ricorda che ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per trasferire la residenza è perentorio e non sollecitatorio

Agevolazioni prima casa

Ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per il trasferimento della residenza non è sollecitatorio bensì perentorio. Così la sezione tributaria della Cassazione, con l'ordinanza n. 24488/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, un contribuente impugnava un avviso di liquidazione di maggiore Iva da pagare in relazione all'immobile acquistato quale prima casa, per il quale il fisco disconosceva l'applicazione dell'aliquota agevolata, per non avere lo stesso trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.

In primo grado l'uomo vedeva rigettato il ricorso che, invece, veniva accolto dalla CTR della Sicilia. L'Agenzia delle Entrate adiva quindi la Cassazione deducendo che "il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell'agevolazione, anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto a circostanze non dipendenti dalla volontà dell'acquirente".

La Cassazione ritiene il ricorso fondato.

Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, anticipano dal Palazzaccio, «per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 1588 del 2018)».

Deve, quindi, ritenersi superato, affermano i giudici di Piazza Cavour, "l'orientamento secondo cui il termine per il trasferimento della residenza, ai fini dei benefici prima casa, abbia natura sollecitatoria, avendo invero natura perentoria".

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Per cui il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Scarica pdf Cass. n. 24488/2023

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