di Marina Crisafi - Se il proprietario non provvede a trasferire la residenza entro 18 mesi perde le agevolazioni sulla prima casa, anche se ciò dipende da "gravi vizi di costruzione dell'immobile".
A confermarlo è la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 10586 pubblicata ieri rigettando il ricorso di un uomo contro l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate relativo al recupero a tassazione dell'imposta di registro a causa del mancato trasferimento della residenza, nei termini previsti dalla legge, nel comune dove il contribuente aveva acquistato l'immobile.
A nulla valgono le doglianze dell'uomo sul fatto che il mancato trasferimento era dovuto a vizi strutturali dell'appartamento, confermati dalla perizia tecnica, in quanto l'immobile era stato acquistato allo stato rustico e nella realizzazione del progetto di variante era stato riscontrato il difetto del sottodimensionamento dei solai.
Condividendo le affermazioni dell'erario, accolte dal giudice tributario, la Cassazione ha affermato che per conservare il diritto alle agevolazioni il contribuente deve dimostrare che l'impossibilità del trasferimento non sia personale "ma oggettiva, inevitabile ed imprevedibile", allegando la sussistenza dell'impedimento e comprovandone l'esistenza.
Deve trattarsi cioè di una causa di forza maggiore, hanno aggiunto i giudici, ovvero di un "avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione", "eccezionale ed inevitabile" e non legato in alcun modo al comportamento della parte interessata.
Nel caso di specie, per la S.C., non può ritenersi provato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento, per cui il ritardo di quasi quattro anni nel trasferimento della residenza nell'abitazione non è giustificato. Al contribuente non resta quindi che dire addio alle agevolazioni, potendo eventualmente agire per il risarcimento del danno "nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell'immobile".
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