Il CNF chiarisce che il rilascio del certificato di compiuta pratica non presuppone un'istanza da parte dell'interessato

Certificato di compiuta pratica forense

Mentre le norme previgenti prevedevano che il certificato di compiuta pratica venisse rilasciato su richiesta degli interessati (art. 30 RD n. 37/1934), la nuova disciplina prevede che «Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio» (art. 8, comma 6, DM n. 70/2016), quindi senza necessità di richiesta da parte del tirocinante, ma esclusivamente previa verifica finale da parte del COA circa il corretto ed efficace tirocinio forense (art. 29, comma 1, lett. c, L. n. 247/2012). Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 59/2023 (sotto allegata) dando ragione a una praticante avvocato.

Nella vicenda, la professionista proponeva ricorso al CNF avverso la delibera del COA con cui era stata respinta la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica forense, in quanto l'ordine subordinava l'efficacia dell'attività svolta alla richiesta della certificazione. La legale, invece, chiedeva l'accoglimento del reclamo proposto e per l'effetto l'illegittimità del provvedimento impugnato e di conseguenza il suo diritto ad ottenere il rilascio del certificato, chiedendo altresì che le venisse rilasciato, in via provvisoria e cautelare, il provvedimento di eseguita pratica forense al solo fine di poter sostenere l'esame di Stato.

Per il CNF la censura è fondata e la professionista ha diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica pari ai 3 semestri compiuti prima dalla cancellazione dal registro, a nulla ostando tale cancellazione rispetto alla posizione maturata prima della stessa e utilmente spendibile una volta iscrittasi nuovamente. Per cui il ricorso è accolto.

Scarica pdf CNF n. 59/2023

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