Per la Cassazione, non scatta il risarcimento per l'alunna che scivola dalle scale nel tratto bagno-classe se non prova la pericolosità dei luoghi

Responsabilità della scuola per incidente all'alunno

La scuola non risponde dell'incidente occorso all'alunno nel tratto bagno-aula. La responsabilità dell'istituto scolastico sussiste solo se si dimostra la pericolosità dei luoghi. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 15190/2023 della terza sezione civile della Cassazione (sotto allegata).

Nella vicenda, l'alunna chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta dalle scale all'interno dell'istituto scolastico mentre tornava dal bagno verso l'aula. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo che nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sè stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo. Per cui, avuto riguardo alle incontroverse circostanze che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l'autonomia e la capacità di deambulazione, nonché escludendo da parte dell'istituto, della violazione del dovere di vigilanza (non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dell'allieva nel tratto che separava il bagno dall'aula di lezione), i giudici ritenevano che l'evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata.

Adito il Palazzaccio, i giudici concordavano con le tesi di merito.

La Corte d'appello, "qualificata la responsabilità dell'amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, ha correttamente individuato la regola di riparto dell'onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto" ha affermato infatti la S.C.

Inoltre, muovendo "da tale corretta ripartizione dell'onere probatorio, la Corte territoriale ha poi ritenuto che quello, gravante sull'amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all'emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l'usura dei gradini o la loro scivolosità, nè essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell'allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l'aula di lezione dai bagni".

Va ricordato, aggiunge la S.C., che "se il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore è però onerato di allegare l'inadempimento, cosicchè, nella fattispecie, in presenza dell'accertamento che 'non risultavano essere state invocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi', deve escludersi che gravasse sull'amministrazione convenuta l'onere di dimostrare, nello specifico, l'assenza di tale pericolosità".

Per cui, in definitiva il ricorso va rigettato.

Scarica pdf Cass. n. 15190/2023

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