L'istituto deve vigilare sull'idoneità dei luoghi nei quali realizza la prestazione scolastica: anche il detentore è infatti custode

di Valeria Zeppilli - La scuola ha un preciso dovere di garantire la sicurezza e l'incolumità dei suoi allievi nel tempo in cui i ragazzini usufruiscono delle prestazioni scolastiche.

A tal proposito, con la sentenza numero 3695/2016, depositata il 25 febbraio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha precisato che tale obbligo si estende alla prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e non resta invece circoscritta alle sole attività che si svolgono all'interno dell'edificio di pertinenza della scuola.

In particolare, l'istituto è chiamato a vigilare sull'idoneità dei luoghi nei quali realizza la prestazione scolastica e a predisporre gli accorgimenti che, in conseguenza del loro stato, si rendano necessari.

Lo studente, invece, deve provare solo di aver subito il danno mentre era sottoposto alla vigilanza del personale della scuola.

Di conseguenza è indifferente che chi agisca per ottenere il risarcimento del danno subito dall'allievo invochi la responsabilità contrattuale o quella extracontrattuale e quindi faccia valere il negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o l'omissione delle cautele necessarie secondo l'ordinaria diligenza.

Invece, all'amministrazione scolastica spetta dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso.

Nel caso di specie, quindi, la scuola è stata condannata a risarcire l'alunno che era scivolato sul pavimento bagnato di una palestra di proprietà del Comune, esterna all'edificio scolastico.

Del resto, per i giudici anche il detentore è custode, a meno che non riesca a provare l'assoluta mancanza di potere di ingerenza sulla cosa o di intervento sul bene.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3695/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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