Per la Cassazione, l'alunno che cade dalle scale ha diritto al risarcimento anche se non dimostra come si sono verificati i fatti

Va risarcito l'alunno che cade a scuola anche se non prova l'evento

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L'alunno che cade a scuola ha diritto al risarcimento del danno anche se non dimostra come si sono verificati i fatti e l'evento dannoso. Spetta infatti all'Istituto scolastico, che ha l'obbligo di vigilare sulla incolumità e la sicurezza degli alunni che gli vengono affidati, dimostrare di aver vigilato e predisposto le misure organizzative necessarie a scongiurare pericoli e danni. Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 7410/2021 (sotto allegata). Vediamo le ragioni per le quali ha dovuto riaffermare il suddetto principio.

Alunno cade dalle scale, i genitori chiedono il risarcimento

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I genitori di un minore agiscono in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni da questo riportati a causa di una caduta dalla scale della scuola, mentre scendeva dal piano in cui si trovava la sua aula. Il Tribunale però rigetta la domanda e lo stesso accade in sede di appello. Il giudice dell'impugnazione, anche se rigetta l'impugnazione, qualifica in primis la natura contrattuale dell'obbligo di sorveglianza che grava sull'ente scolastico. Lo stesso è infatti tenuto ad adottare, in virtù di tale obbligo, tutte le misure organizzative e disciplinari necessarie per garantire l'incolumità degli alunni per il tempo in cui gli stessi sono affidati alla cura dei loro insegnanti. Fatta questa premessa però la Corte rigetta la domanda dei genitori perché a suo dire, gli stessi non hanno fornito la prova della dinamica dei fatti rappresentati nell'atto di citazione.

Non spetta all'alunno dimostrare la dinamica dei fatti

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L'alunno divenuto maggiorenne nelle more del procedimento ricorre in Cassazione, sollevando due motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta la violazione degli articoli 1218 e 2697 c.c. perché ritiene errato il riparto probatorio affermato dalla Corte d'Appello. Spetta infatti all'Istituto scolastico fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Lo stesso invece si è limitato ad allegare che in effetti il minore si apprestava ad uscire da scuola, senza contestare la dinamica della caduta.
  • Con il secondo invece invoca la nullità della sentenza
    . La Corte, pur richiamando correttamente il principio sancito sulla distribuzione dell'onere della prova (che prevede a carico del danneggiato il dovere di dimostrare l'evento di danno e come si è verificato e a carico dell'Istituto che il fatto si è verificato non per sua colpa dovuta a difetto di diligenza nell'attività di vigilanza o di misure organizzative e di prevenzione capaci di scongiurare l'evento) ritiene erroneamente che spetti al danneggiato dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, anche se l'Istituto non ha contestato l'evento.

Alla scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni

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La Cassazione esamina prima il secondo motivo, ritenendolo fondato, tanto che anche il ricorso viene accolto. Assorbito invece il primo motivo.

In effetti, come sostenuto dal ricorrente, la Corte d'Appello ha correttamente individuato il principio da applicare in materia di riparto dell'onere della prova "attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che, diversamente da quanto sembra ipotizzare il ricorrente, non si esaurisce nella lesione (accertata dal CTU) e nella verifica medico-legale condotta alla stregua dei criteri di compatibilità del fenomeno rilevato con il fattore causale "allegato", ma si estende anche alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato, atteso che in tanto è ravvisabile un inadempimento dell'istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l'alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finché l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico nelle sue pertinenze (…) mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalla sue pertinenze, se vanga in concreto accertato che lo stesso non era affidato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnante o altro dipendente scolastico."

Ora, nel caso di specie, la Corte di Appello ha richiamato correttamente questo principio, ha però errato nell'affermare che il danneggiato non aveva fornito la prova della dinamica del fatto, sostenendo che in assenza delle foto dei luoghi non era possibile verificare l'assenza di misure organizzative idonee ad evitare l'insorgenza della situazione di pericolo. Non spettava all'alunno infatti dimostrare l'evento, ma all'Istituto di non avere colpa.

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Scarica pdf Cassazione n. 7410/2021

Foto: 123rf.com
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