Il TAR Lombardia conferma come la più attuale giurisprudenza sulla domanda di trasferimento temporaneo del militare mira a tutelare essenzialmente la persona affetta da handicap e non le esigenze del richiedente

Legge 104 per i militari

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 819/2023 (sotto allegata), conferma come la più attuale giurisprudenza sulla domanda di trasferimento temporaneo del militare mira a tutelare essenzialmente la persona affetta da handicap e non le esigenze del richiedente.

Nella vicenda, Tizio, Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, chiedeva il trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 presso una località limitrofa alla residenza della madre affetta da grave handicap.

Con provvedimento, il Comando Generale della Guardia di Finanza respingeva il ricorso affermando che presso una delle sedi richieste vi era carenza di personale inferiore rispetto a quella sussitente nella sede di servizio, mentre nelle altre indicate non vi erano posizioni scoperte.

Tizio proponeva ricorso avverso detto provvedimento sulla scorta di motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia motivando la sussistenza di vizi quali violazione di legge ed eccesso di potere.

All'esito, la P.A. confermava il rigetto dell'istanza contenente richiesta di temporaneo trasferimento ragion per cui Tizio impugnava detto ultimo provvedimento innanzi al TAR Lombardia -Sezione Quarta sostenendo l'assenza di un motivato riesame del provvedimento impugnato con ricorso introduttivo poiché detto rigetto risulta essere lesivo degli interessi dei soggetti interessati.

Pertanto, seppur necessaria una valutazione comparativa tra le esigenze di servizio della P.A. di appartenenza dell'istante (che possono valere solo se totalmente incompatibili con le necessità assistenziali delle persona non autosufficiente) e la necessità di assistenza del familiare affetto da handicap, la circostanza del soprannumero riscontrato presso le sedi indicate dall'istante ovvero della carenza di personale presso la sua sede di appartenenza non sono elementi idonei a giustificare il rigetto della domanda.

Oltre al fatto che "...negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo il trasferimento nella zona di origine perchè vi è un esubero di personale significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia" (cfr. Consiglio di Stato, II, 26 gennaio 2023, n. 916).

Nè, tanto meno, ai fini del rigetto può valere la presenza di altri familiari in loco (cfr. Consiglio di Stato, IV, 14 luglio 2020 n. 4549) ovvero la necessità, imposta dalla Pubblica Amministrazione a carico del richiedente di indicare un massimo di tre sedi per il trasferimento poiché, anche in questo caso, viene leso un interesse che è quello dell'istante il quale ha diritto di indicare un maggior numero di sedi sempre limitrofe al luogo di residenza del familiare non autosufficiente e che potrebbero presentare una situazione di organico maggiormente favorevole, consentendo l'accoglimento della domanda.

Trasferimento a tutela del familiare affetto da handicap

Il Tar Lombardia, Sezione Quarta, con la richiamata sentenza (non impugnata), accoglieva il secondo ricorso per motivi aggiunti precisando che la giurisprudenza maggioritaria in materia di domanda di trasferimento temporaneo del militare per esigenze legate all'accudimento di un familiare lontane che versa nelle condizioni di cui all'art. 33, comma 5, Legge 104/1992, mira a tutelare essenzialmente la persona affetta da handicap e non le esigenze del militare richiedente (cfr. Consiglio di Stato, IV, 26 gennaio 2021 n. 787; Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2021 n. 956).

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Mariapaola MARRO

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