Per il collegio di coordinamento ABF, la segnalazione in Centrale Rischi assolve ad una funzione diversa da quella in SIC ed è legittima anche senza preavviso

Il quesito posto al Collegio di Coordinamento

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Il Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 4519 del 10 maggio 2023 (sotto allegata) è intervenuto nuovamente sul tema del preavviso nelle segnalazioni dei nominativi dei cattivi pagatori, per rispondere al seguente quesito: "se il preavviso sia elemento essenziale per la legittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, al pari di quanto è previsto per le segnalazioni in SIC".

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La soluzione

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Il Collegio di coordinamento ha preliminarmente esaminato la disciplina della segnalazione in CR che si rinviene nell'art. 125, comma 3, TUB e nella Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia (come aggiornata annualmente).

Tali disposizioni non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione.

Invece, il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, prevede l'obbligo del preavviso ma trova applicazione solo per i sistemi di informazione creditizia privati (SIC), e non per la CR.

La segnalazione in Centrale Rischi, poi, a differenza di quella nelle SIC, è obbligatoria e realizza anche una finalità pubblicistica come strumento di vigilanza e di informativa del sistema creditizio/finanziario.

Ma soprattutto va considerato che le segnalazioni in SIC possono essere effettuate per il mancato pagamento di una o più rate e il preavviso è previsto come condizione di legittimità in quanto è finalizzato a consentire al cliente di regolarizzare la posizione. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa in CR, invece, in base alla Circolare 139/1991, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

Informativa di segnalazione in Centrale Rischi

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Pertanto, il Collegio di coordinamento ABF, a differenza di quanto stabilito da una parte della giurisprudenza di merito (per tutte si veda Tribunale di Napoli, ordinanza 06/10/2022), ha concluso che "l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa".


Dott.ssa Alfonsina Biscardi

Consulente per le attività degli studi legali

a.biscardi@tesiindiritto.com

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Scarica pdf ABF n. 4519/2023

Foto: Foto di Tumisu da Pixabay.com
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