Per l'ABF, la firma di un piano di rientro del debito non costituisce un fatto sopravvenuto tale da determinare la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi (CR) effettuata dal cessionario

Segnalazione Centrale Rischi del cessionario

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Il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023 (sotto allegata) è intervenuto a dirimere il contrasto tra opposti orientamenti dei Collegi territoriali in merito alle condizioni di legittimità della segnalazione "a sofferenza" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da un cessionario del credito.

Si tratta di un argomento molto attuale in quanto sono numerose e sempre più frequenti le operazioni di cessione di crediti in blocco. Per effetto di tali operazioni il cliente non ha più come interlocutore l'istituto di credito (cedente), con il quale ha originariamente instaurato il rapporto e che, in caso di inadempimento, lo ha segnalato "a sofferenza" in Centrale Rischi. Infatti, dovrà interfacciarsi con un diverso intermediario (cessionario) che dichiara (peraltro, senza fornire alcuna prova) di essere titolare della pretesa restitutoria nei suoi confronti.

I quesiti posti al Collegio di coordinamento

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Il Collegio di coordinamento ABF è intervenuto per stabilire:

1) Se l'intermediario cessionario può segnalare in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente senza essere tenuto ad effettuare un'autonoma valutazione della sofferenza del debitore ceduto;

2) In caso di risposta positiva al primo quesito, se il cessionario deve tenere conto, al fine di valutare la persistenza della situazione di sofferenza del debitore ceduto, della sottoscrizione del piano di rientro nel frattempo intervenuta.

La segnalazione "sofferenza"

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Le segnalazioni in Centrale Rischi sono disciplinate dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" dettate con la Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, da ultimo aggiornata nell' ottobre 2021. Tali istruzioni stabiliscono che l'appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) non può essere la conseguenza di singoli, isolati inadempimenti o di ritardi nell'adempimento oppure della contestazione del credito ma presuppone una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente. Infatti, l'ABF, recependo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sofferenza deve essere intesa come stabile e consolidata incapacità del debitore di onorare i propri debiti, ovvero come grave difficoltà economica non transeunte - sebbene non irreversibile -, da valutarsi ex ante (Cass. 9/2/2021, n. 3130) e non identificabile con quella propria della materia fallimentare, essendo descritta come situazione levior rispetto a questa (Cass.15.12.2020 n. 2863).

La risposta al primo quesito

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Il collegio di coordinamento ABF, nel dare riscontro al primo quesito, prende atto del fatto che i Collegi territoriali hanno fornito tre diverse interpretazioni delle Istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, sul punto, la Circolare n.139 stabilisce che la segnalazione non è più dovuta quando il credito venga ceduto a terzi. Il cessionario, "Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione",…"segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza".

L'interpretazione ritenuta corretta dal Collegio di coordinamento è quella secondo cui il cessionario deve rivalutare la posizione economica del ceduto, verificando solo il "perdurare o meno dello stato di insolvenza". Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia fanno riferimento a una segnalazione basata su quella precedente e in continuità con questa.

Tuttavia, deve essere esclusa ogni forma di automatismo e il cessionario è tenuto a valutare le circostanze sopravvenute idonee a condurre a una classificazione diversa del debito. Infatti, le informazioni riportate nella Centrale rischi devono essere sempre veritiere e aggiornate, altrimenti, la banca dati non assolve alla funzione di tutela del mercato bancario che le è propria e sono violati i diritti della personalità (reputazione personale, immagine, onore) dei debitori segnalati i quali non possono accedere al credito. Peraltro, l'art. 125 TUB prescrive l'obbligo dei finanziatori di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte ed aggiornate.

La risposta al secondo quesito

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Il cessionario, quindi, ai fini della segnalazione "a sofferenza" in continuità con quella del cedente, deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti. Bisogna, dunque, stabilire se la firma di un piano di rientro che preveda o il saldo e stralcio della somma originariamente dovuta, oppure la sola rateizzazione del debito, è compresa tra tali fatti.

Le citate Istruzioni della Banca d'Italia stabiliscono che "la cancellazione della segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato".

Tuttavia, la sottoscrizione di un piano di rientro non equivale al rimborso del credito.

Occorre, quindi, esaminare quanto stabilito dalle Istruzioni (cap. II, sez. 6, par. 26) con riferimento agli effetti della stipulazione di accordi formalizzati con la clientela sui diversi tipi di segnalazione il Collegio di coordinamento ABF, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, afferma che "la sottoscrizione di un piano di rientro volto alla rateizzazione del debito, anche quando riguarda tutta la somma dovuta (non vi è un saldo e stralcio), non costituisce, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore e, in particolare, da far venire meno la segnalazione a sofferenza".

Il piano di rientro, infatti, determina solo la rateizzazione del debito e, quindi, deve comportare la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata. In ogni caso, l'intermediario che ha accettato il piano di rientro deve comportarsi secondo buona fede e informare il cliente che la segnalazione in CR non verrà cancellata.

Dott.ssa Alfonsina Biscardi
Consulente per le attività degli studi legali
a.biscardi@tesiindiritto.com
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Scarica pdf ABF n. 1317/2023

Foto: 123rf.com
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