Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che il regime dell'incompatibilità professionale non è stato tacitamente abrogato dalla normativa sull'ufficio del processo

Incompatibilità professionale e ufficio del processo

"Il regime di incompatibilità disciplinato dall'art. 18 lett. d) L. n. 247/2012 ed in particolare il divieto di cumulare l'attività professionale con l'esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell'interesse pubblico collegato all'inviolabilità del diritto di difesa e subisce eccezione esclusivamente nei casi di strettissima interpretazione nei casi tassativamente previsti dalla Legge Forense (artt. 19 per le attività di docenza, e 23 per gli Avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici). Pertanto, tale principio non può intendersi tacitamente abrogato dal D.L. n. 80/2021, il quale non costituisce deroga generale giacché anzi espressamente conferma che l'assunzione degli Avvocati alle dipendenze dell'ufficio per il processo "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica". Deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la qlc dell'art. 18, lett. d) L. n. 247/2012 anche in relazione all'art. 3 Cost.".

Questo quanto affermato dal CNF con sentenza n. 4/2023 pubblicata il 7 giugno sul sito del codice deontologico (sotto allegata) rigettando il ricorso proposto da un legale sanzionato con la cancellazione dall'albo.

Non appare fondato, pertanto, per il Consiglio, il rilievo di incostituzionalità sollevato dalla ricorrente, anche in relazione all'art.3 Cost., della disposizione di cui all'art.18, lett. d) della L.247/2012.

Scarica pdf CNF n. 4/2023

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