La Suprema Corte ricorda che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione

Particolare tenuità del fatto

No alla tenuità del fatto per il maltrattamento agli animali dedotta per la prima volta in Cassazione. E' quanto si ricava dalla sentenza n. 20282/2023 della terza sezione penale della Suprema Corte (sotto allegata).

I fatti hanno per protagonista un uomo condannato per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. alla pena di 2mila euro di ammenda, in quanto proprietario di un prefabbricato in condizioni di totale degrado, dove aveva alloggiato e abbandonato alcuni animali, chiusi al suo interno da giorni e senza cibo.

L'uomo lamenta, tra l'altro, la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., beneficio concedibile in presenza, come nel caso di specie, di tutti i presupposti per la sua applicazione.

La S.C. premette innanzitutto che le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sono conformi alla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, la cui nozione va ricavata attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note, e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali".

Inoltre, specificano, "assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, prendendo in considerazione situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce (cfr. Cass. n. 17677/2016)".

Quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la stessa non ha costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione.

La Corte ricorda infatti che "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p." (cfr. tra le altre Cass. n. 21465/2019).

Infine, ha chiarito la S.C., "in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità".

Scarica pdf Cass. n. 20282/2023

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