Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 13886/2007) risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, hanno stabilito il principio di diritto secondo il quale "non spettano al conduttore il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare, ad un terzo ovvero al comproprietario dell'immobile locato, la quota del bene oggetto del rapporto di locazione".

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