Per la Cassazione, il reclamo contro il diniego all'ammissione al gratuito patrocinio può essere proposto dal difensore senza procura speciale

Reclamo diniego gratuito patrocinio

Per il reclamo contro il diniego all'ammissione al gratuito patrocinio, il difensore non necessita di procura speciale. E' quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 16122/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto presentata non dal soggetto istante bensì dal difensore a cui non era stata rilasciata procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p.

L'uomo adiva il Palazzaccio lamentando inosservanza e falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla ritenuta insussistenza in capo al difensore di un autonomo potere di impugnazione dei provvedimenti di rigetto pronunciati in materia di patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine veniva richiamata la giurisprudenza della Cassazione che aveva ritenuto legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto il difensore dell'imputato anche in assenza di procura speciale, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato.

Dopo aver ripercorso la normativa in materia e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha affermato che "ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002 - è - sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorre la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.".

Per cui, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto la presentazione del ricorso in opposizione da parte del difensore, pur se sprovvisto di procura speciale, deve ritenersi legittima.

Scarica pdf Cass. n. 16122/2023

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