Per la Cassazione, in tema di assegno divorzile il quantum è stabilito rebus sic stantibus con la conseguenza che al mutare delle situazioni può essere modificato

An e quantum dell'assegno di divorzio

In materia di assegno divorzile il quantum è stabilito rebus sic stantibus, con la conseguenza che se dovessero mutare le condizioni si può chiedere una modifica delle condizioni. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 10168/2023 (sotto allegata) decidendo il ricorso di un ex marito avverso la sentenza della Corte d'Appello che confermava a suo carico e a favore della moglie un assegno divorzile di 200 euro al mese.

La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'assegno in funzione perequativa, avendo dato atto dell'esistenza tra i coniugi di una sperequazione economico-patrimoniale riconducibile all'assenza per la donna di un percorso professionale che avrebbe dovuto essere coltivato negli anni in cui lo stesso sarebbe stato più naturale, avuto riguardo al fatto che, per organizzazione familiare da presumersi concordemente adottata dai coniugi, la stessa si era dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei due figli.

Ad avviso dell'uomo, invece, la signora non avrebbe fornito alcuna prova che il divario tra il suo reddito e quello dell'ex coniuge fosse stato direttamente causato da scelte di vita concordate tra i due, né poteva ritenersi sufficiente "presumere" la sussistenza di tali scelte concordate.

L'uomo contestava, inoltre, an e quantum dell'assegno, lamentando che la Corte d'Appello aveva completamente omesso l'esame della circostanza della causa dello squilibrio economico tra i coniugi ed era comunque totalmente sfornita di prova l'affermazione della stessa Corte secondo cui tale squilibrio era stato direttamente causato dalle scelte concordate tra i coniugi, avendo tratto tale conclusioni da semplici presunzioni.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata presentava, altresì, un vizio motivazionale in relazione al quantum dell'assegno, che era stato quantificato "tenendo conto di fattori non oggettivi e che potrebbero variare in ogni momento, quale la convivenza dello stesso ricorrente con una persona titolare di redditi propri".

Per la Cassazione, le doglianze sono infondate e inammissibili.

Il ricorrente infatti svolge una censura di merito, finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello, e quindi a contestare, inammissibilmente, la valutazione di fatto compiuta dallo stesso giudice, ovvero che "la sperequazione economico-patrimoniale esistente tra i coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale era stata determinata dalle scelte di vita concordate tra i due". Valutazione doverosa, per gli Ermellini, atteso che "avendo l'assegno divorzile, oltre ad una imprescindibile funzione assistenziale, anche una, e in pari misura, compensativa e perequativa, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, spetta proprio all'interprete accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due".

Priva di fondamento è, inoltre, l'affermazione secondo cui la prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, non potrebbe essere fornita mediante presunzioni. Sul punto, infatti, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che la prova del contributo in oggetto può essere fornita "con ogni mezzo anche mediante presunzioni" (Cass. SS.UU. 18287/2018).

Palesemente infondata, infine, la censura di difetto di motivazione nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, con cui il ricorrente si duole che lo stesso assegno è stato quantificato tenendo conto di fattori che potrebbero variare in ogni momento, quale la convivenza dello stesso ricorrente con una persona titolare di redditi propri. "Non vi è dubbio - concludono i giudici rigettando il ricorso - che ogni statuizione del giudice in tema di assegno divorzile è adottata rebus sic stantibus, con la conseguenza che ove dovessero mutare le situazioni che hanno portato alla quantificazione dell'assegno divorzile, è insita nel sistema la possibilità di chiedere una modifica delle condizioni di divorzio".

Scarica pdf Cass. n. 10168/2023

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