L'ABF, con riferimento ai buoni fruttiferi postali ordinari serie Q/P, conferma che le Poste sono tenute al pagamento degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli

Rendimento dei buoni postali serie Q/P: la vicenda

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Con la decisione n. 224 del 12 gennaio 2023 (sotto allegata), l'ABF - collegio di Bologna accoglie il ricorso del titolare di alcuni buoni fruttiferi postali della serie Q/P sottoscritti nel 1988. I moduli cartacei utilizzati dalle Poste per l'emissione dei buoni serie Q, riportano comunque la serie P, un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali crescenti attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci.

Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto che gli venissero riconosciuti i rendimenti bimestrali crescenti previsti dalla tabella posta sul retro dei buoni, anche per il periodo dal 21° al 30° anno.

Modifica dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi

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L'art. 173 del Codice postale riconosce al Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero per le poste e le telecomunicazioni la facoltà di variare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

La citata disposizione stabilisce che le variazioni "hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. -Omissis- Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Proprio in applicazione di tale norma, il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (artt.4,5 e 6) ha istituito una nuova serie di buoni denominata "Q", stabilendo che i tassi di tutte le serie precedenti fossero convertiti ai tassi di tale nuova serie. Per l'emissione della nuova serie, il decreto ha ammesso la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P, salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Tuttavia, dall'esame dei buoni Q/P emerge che il timbro relativo ai tassi è incompleto in quanto non vi è alcuna indicazione che consenta di determinare i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno.

Pertanto, i titolari dei buoni, anche per tale periodo, hanno fatto affidamento sulle indicazioni del timbro presente sui titoli rivendicando i rendimenti bimestrali crescenti, previsti espressamente per i primi 20 anni dell'investimento.

Comportamento Poste contrario a diligenza: la decisione dell'ABF

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Nella decisione in esame l'ABF manifesta perplessità rispetto all'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione (si vedano Corte di Cassazione ordinanze n. 4748, 4751, 4763 e 4784/2022) e se ne distacca.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha negato ai titolari dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto ai rendimenti riportati sul retro dei titoli, per il periodo tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, ritenendo inapplicabile il principio del legittimo affidamento.

L'ABF di Bologna, confermando l'orientamento ormai consolidato anche presso gli altri collegi territoriali, in primo luogo, ricorda che, come stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni, è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni stessi, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.

Tale norma, bilanciando in modo ragionevole la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, come si è detto, prevede che si possano utilizzare anche i moduli dei buoni delle serie precedenti purchè siano integrati con l'indicazione sul documento, del differente regime cui essi sono soggetti.

La norma che prevede che ai moduli dei buoni serie P sia aggiunto un duplice timbro, sul fronte e sul retro per trasformarli in serie "Q/P", è finalizzata a rendere immediatamente e agevolmente nota al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi.

Il fatto che le Poste abbiano apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi 20 anni per buoni di durata trentennale costituisce, non solo un comportamento contrario a diligenza, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni aveva acquistato e sottoscritto per un trentennio.

Pertanto, il Collegio ha accolto la domanda del ricorrente dichiarando l'intermediario tenuto al pagamento degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli anche per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dott.ssa Alfonsina Biscardi
Consulente per le attività degli studi legali
a.biscardi@tesiindiritto.com
www.tesiindiritto.com


Scarica pdf Abf Bologna 224/2023

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