Con l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ancora una volta i giudici di merito danno ragione ai risparmiatori non ritenendo condivisibili le pronunce della Cassazione

Buoni fruttiferi serie P/Q

Giunge dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una nuova ordinanza (n. 8342/2023 sotto allegata) relativa alla questione dei buoni fruttiferi della Serie P/Q, che accoglie le istanze dei risparmiatori, condannando Poste Italiane a rimborsare la differenza di interessi non corrisposti in sede di liquidazione.
La questione riguarda l'ormai nota questione relativa ai buoni fruttiferi della serie P/Q con la quale si contesta l'importo rimborsato al cliente per errato calcolo delle somme da liquidare per ogni bimestre dal 21° al 30° anno dall'emissione del buono
La questione attiene alla problematica dei rendimenti e dei tassi di interessi applicabili ai buoni emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 Giugno 1986 n. 148 , che contiene la modifica dei tassi di rendimento per i Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 1.07.1986.


Nello specifico, Poste italiane ha applicato i nuovi tassi di interesse diversi da quelli contrattualmente concordati con il sottoscrittore ed indicati a tergo dei relativi buoni.


Detta ultima pronuncia ha riconosciuto ancora una volta che il sottoscrittore ha diritto di ricevere il tasso di interesse calcolato a tergo e non quello di cui al D.M 13 Giugno 1986 n. 148 ritenendo che Poste Italiane abbia violato gli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., rendendosi inadempiente verso il sottoscrittore a cui ha omesso di versare gli interessi come da tabella posta a tergo del buono postale.

L'Ordinanza di Santa Maria Capua Vetere è importante poiché, ancora una volta, i giudici di merito non ritengono condivisibili le posizioni espresse dalla Corte di Cassazione, che vanno in senso diametralmente opposto.
Scrive sul punto, il Giudice di Santa Maria Capua Vetere, che non si condivide la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione atteso che il risparmiatore sia stato indotto a pensare che per gli ultimi 10 anni valessero i rendimenti prestampati sul titolo medesimo.
Inoltre, il Tribunale non condivide l'argomento addotto dalla Cassazione, secondo cui la combinazione di disciplina prevista per i buoni di serie Q e P urterebbe con l'art. 1342 coma 1 del codice civile, atteso che le clausole aggiunte dall'Ufficio Postale attengono ai primi 20 anni, non già all'ulteriore periodo successivo.


Sul punto, si segnala che, nell'ultimo anno, sono intervenute svariate sentenze di Tribunali e Corti di Appello analoghe a quella in commento e quindi di segno diametralmente opposto alla Corte di Cassazione.

Pertanto, la " battaglia" dei risparmiatori , che vantano la differenza di interessi non corrisposti da Poste Italiane, può ritenersi ancora aperta.

Avv. Francesco Giordano

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Scarica pdf Trib. S.M. Capua Vetere n. 8342/2023

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