Integrato il reato di cui all'art. 544-ter c.p. per chi lancia sassi ai danni dei cani che stanno su un terrazzo anche se non crea alcun danno

Reato di maltrattamenti di animali

Costa caro lanciare sassi contro i cani anche se non si provoca alcun danno. La Cassazione (sentenza n. 12001/2023 sotto allegata), infatti, ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti di animali nei confronti di un uomo ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 544-ter c.p. per aver lanciato dei sassi ai danni di alcuni cani che stavano sul terrazzo dell'abitazione della parte civile.

Per gli Ermellini non regge la tesi dell'imputato secondo il quale la condanna era stata basata su un quadro probatorio incompleto, utilizzando nel processo le immagini degli impianti di videosorveglianza privata installati illegittimamente. Nè tantomeno rileva che la parte civile non avesse subito alcun danno.

Per i giudici del Palazzaccio, infatti, il ricorso è manifestamente infondato.

Intanto, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, rilevano, "le riprese video allegate alla denuncia-querela non sono soggette alla disciplina delle intercettazioni e costituiscono invece prove documentali legittimamente acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p., mentre la tutela della riservatezza non è assoluta, ma sub-valente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale". Inoltre, dai filmati si potevano individuare distintamente i lanci di sassi contro i cani, provenienti da soggetto che la parte civile aveva riconosciuto senza dubbio essere l'imputato.

La Corte territoriale, proseguono dalla S.C., "ha ricostruito in maniera approfondita il dolo diretto e intenzionale della condotta delittuosa, osservando che l'imputato si era avvicinato allo spazio sottostante il terrazzo e aveva mirato il lancio in alto, con l'obiettivo inequivoco di attingere i cani della parte civile".

Privo di consistenza, infine, anche il terzo motivo, perchè "ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente".

Per cui ricorso inammissibile e condanna confermata.

Scarica pdf Cass. n. 12001/2023

Foto: Foto di Dieter Ludwig Scharnagl da Pixabay.com
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