Non è eseguibile il mandato d'arresto europeo se la sentenza non è chiara sulla circostanza se l'imputato era o meno contumace

Mandato d'arresto europeo e contumacia

Non è eseguibile il MAE se la sentenza della Corte d'appello non riporta se la sentenza straniera è stata pronunciata o meno in contumacia. E' quanto affermato dalla sesta sezione penale, con sentenza n. 9863/2023 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un imputato processato in Belgio.

Nella vicenda, la Corte d'Appello di Napoli ha negato la consegna dell'uomo, cittadino italiano, richiesta a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorita? Giudiziaria del Belgio per l'esecuzione della pena residua di 1.706 giorni di reclusione per la condanna inflitta per il reato di produzione, vendita e acquisto di sostanze stupefacenti.

La Corte d'appello ha ritenuto che sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta ma che, essendo l'interessato cittadino italiano, dovesse trovare applicazione il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18 bis, comma 2, l. n. 69 del 2005, risultando presenti tutte le condizioni per il riconoscimento della sentenza di condanna straniera ex art. 10 d.lg. n. 161 del 2010, sentenza della quale ha quindi ordinato l'esecuzione in Italia.

L'uomo, a mezzo dei propri difensori, adisce il Palazzaccio, lamentando l'illegittimita? del riconoscimento della sentenza straniera effettuato dalla Corte partenopea, giacché in realta?, il procedimento straniero si e? celebrato nella contumacia dell'imputato e, quindi, sarebbe stato necessario accertare l'esistenza di garanzie sufficienti idonee a consentire al condannato la possibilita? di fare opposizione e richiedere un nuovo processo nello stato belga e di essere presente a quel giudizio.

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

In tema di mandato di arresto europeo, ricordano i giudici, "la Corte d'appello che rifiuta la consegna ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia, e? tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea" (cfr. Cass. n. 29685/2020).

A sua volta, "l'art. 13 comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 161 del 2010 stabilisce che la Corte di appello rifiuta il riconoscimento se l'interessato non e? comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, e? stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e? stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche? che e? stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata, comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e? stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita? di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito".

La sentenza impugnata dà atto che sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera, indicando, peraltro, che la condanna belga "non e? stata pronunciata in contumacia". In realtà, risulta invece che l'interessato "non e? comparso di persona all'udienza che ha portato alla decisione", che "non e? stato rappresentato da un avvocato" e che "la decisione non e? stata notificata personalmente".

Per cui, atteso il contrasto tra quanto indicato dalla sentenza impugnata e l'attestazione del MAE, relativamente alle modalita? di celebrazione del giudizio belga, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte d'appello affinché motivi in merito all'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13 d.lgs. n. 161 del 2010 per il riconoscimento della sentenza straniera.

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