Il Tribunale di Roma, stante la natura condominiale degli spazi del piano pilotis del condominio, di cui si vuole mutare destinazione, sancisce che occorre rispettare i quorum ex art. 1117 ter c.c.

Modifica piano pilotis condominio

Prima di riportare in sintesi la decisione del Tribunale di Roma contenuta nella sentenza n. 16435/2022 (sotto allegata), chiariamo prima di tutto che il piano pilotis non è altro che l'area a giorno che si trova nel piano terra degli edifici condominiali, in cui si trovano i pilastri dell'immobile e gli ambienti del fabbricato e del cortile, ad uso dei condomini.

Ora, tornado alla sentenza, occorre precisare che, con delibera condominiale, nel caso di cui si è occupato il tribunale, era stato approvato l'unico progetto contenuto nella consulenza di un architetto per adeguare le autorimesse a spazi di manovra.

Delibera che però veniva impugnata da alcuni condomini, perché, tra le altre cose, adottata in violazione del quorum deliberativo e costitutivo previsti dall'art. 1117 ter c.c. per la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni dell'edificio.

Tesi che il Tribunale capitolino ha accolto perché dall'elaborato del perito e da una precedente delibera assembleare è emerso che l'area destinataria degli interventi di modifica ha natura condominiale e come tale, è soggetta, ai quorum di cui all'art. 1117 ter c.c.

Detta norma, per la modifica della destinazione di parti comuni dell'edificio, richiede in particolare i seguenti quorum assembleari: "un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio."

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