Se la notifica di atti processuali a mezzo pec non va a buon fine perché la casella del destinatario è piena, la stessa va riattivata immediatamente al domicilio fisico nel rispetto della metà dei termini art. 325 c.p.c.

Notifica pec avvocati

Nell'ordinanza n. 2193/2023 della Cassazione (sotto allegata) si chiarisce che se la notifica a mezzo pec non va a buon fine perché la casella dell'avvocato presso cui è domiciliata la contribuente è piena, la notifica va ripetuta al domicilio fisico. Vediamo le ragioni della decisione.

L'Agenzia delle Entrate notifica un'intimazione di pagamento che si riferisce a diverse cartelle e che la contribuente impugna. La CTP accoglie il ricorso, rilevando la mancata notifica delle cartelle.

L'Agenzia impugna la decisione, confermando la notifica di due cartelle, ma il gravame viene respinto poiché le notifiche sono state effettuate dopo l'intervenuta decadenza.

Nel ricorrere in Cassazione l'Agenzia precisa di aver rinnovato la notifica via pec nel maggio 2022, dopo che quella del 26 maggio 2020 era stata rifiutata dal sistema perché la casella dell'avvocato presso cui la contribuente era domiciliata risultava piena.

La Cassazione esamina quindi la questione della notifica e del suo perfezionamento, considerato che quella eseguita nel rispetto dei termini di legge era stata rifiutata dal sistema a causa della casella piena del legale della contribuente.

Dopo l'esame dettagliato della normativa e della giurisprudenza relativa alla notifica a mezzo pec gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il ricorso dell'Agenzia, ricordano che la Cassazione a SU n. 14594/2016 ha chiarito che "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".

Come chiarito dalla Cassazione n. 3557/2021, va "escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati."

Scarica pdf Cassazione n. 2193/2023

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