Sul solco delle Sezioni Unite della Cassazione gli Ermellini dispongono la restituzione del mantenimento percepito dalla moglie in assenza dei presupposti. La donna ha un reddito stabile e un patrimonio familiare ingente

Diritto all'assegno di mantenimento

Mantenimento da restituire se fin dall'inizio non sussistono i presupposti per il suo riconoscimento. Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 477/2023 (sotto allegata) ribadendo il principio espresso dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 32914/2022).

Vediamo il percorso logico giuridico della Cassazione nel motivare questa decisione.

Nel corso di un procedimento di separazione coniugale il Tribunale revoca l'assegno di mantenimento per la moglie separata. In sede di Appello però questa decisione viene ribaltata, perché per la Corte non sussistono i presupposti necessari per procedere alla revoca del mantenimento. L'assegno in questione ha carattere alimentare, per cui la donna non è tenuta a restituite le somme erogate in suo favore dal marito.

Il marito però, convinto delle sue ragioni, impugna la decisione anche in sede di Cassazione, la quale ricorda che la Su n. 32914/2022 ha affermato che in materia di assegno di mantenimento, se nel corso del giudizio, ossia nella sentenza di primo o di secondo grado, viene accertato che il richiedente non ha in realtà diritto alla misura per carenza dei presupposti ab origine "opera la regola della condicio indebiti" che può essere esclusa solo in casi determinati.

La Cassazione rileva che il Tribunale ha revocato l'assegno alla moglie perché era emerso che la stessa aveva un lavoro e un reddito stabili derivanti dallo svolgimento della professione di avvocato e disponeva di un patrimonio familiare di notevole entità.

Chiaro quindi che la Corte, nel motivare la sua decisione, si è rifatta all'orientamento precedente la SU menzionata. Tutto ciò premesso dagli atti di causa la Cassazione rileva che comunque i presupposti per il mantenimento non sussistevano fin dall'inizio, per cui l'assegno va revocato e la moglie deve restituire le somme ex art. 2033 c.c a decorrere dalla domanda di ripetizione dell'indebito.

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