Il Consiglio di Stato sancisce il principio per il quale i lavoratori dipendenti godono dei periodi di ricorso di cui all'art. 39 del dlgs n. 151/2001 anche se la madre, non lavoratrice dipendente sia una casalinga

Permessi per i papà anche se la mamma fa la casalinga

Nella sentenza n. 17/2022 il Consiglio di Stato si esprime sui permessi di paternità al fine di stabilire se il fatto che la compagna sia casalinga incida in qualche modo sull'esercizio dei suoi diritti di padre.

Sulla questione il CdS si esprime dopo aver richiamato il contenuto degli articoli 39, 40 e 41 del dlgs n. 151/2001, precisando che se da una parte il bambino ha diritto a condizioni di crescita ottimali, dall'altra c'è il diritto dei genitori ad ottenere le condizioni migliori per svolgere questa funzione, espressione della loro personalità ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

Evidenzia inoltre che se i doveri di mantenere istruire ed educare i figli spetta ad entrambi i genitori, anche l'esercizio dei diritti collegati alla responsabilità genitoriale devono poter essere esercitati in modalità paritetica.

Riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a periodi di riposo anche se la madre è casalinga non discrimina le famiglie in cui entrambi i componenti della coppia lavorino. Non ci sono ragioni per distinguere dal punto di vista qualitativo o qualitativo il lavoro domestico da quello che la donna svolge in via subordinata, né si può disconoscere il valore economico del lavoro domestico.

Questo quindi il principio sancito dal Consiglio di Stato: "L'articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità".

Scarica pdf Consiglio di Stato sentenza n. 17/2022

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