Per la prova della micropermanenti a fini risarcitori non sempre occorrono i referti degli esami strumentali, l'importante è che la lesione venga accertata e per alcune lesioni vale l'esperienza e il rigore del medico

Accertamento micropermanenti ed esami strumentali

Con la sentenza n. 37477/2022 (sotto allegata) la Cassazione afferma che per quanto riguarda la risarcibilità delle micropermanenti per il loro accertamento non occorrono sempre gli esami strumentali, se l'esistenza di postumi è stata appurata sulla base di un criterio medico legale scientificamente inoppugnabile.

Viene in questo modo meno il rigore post riforma del 2012 anche perché, all'accertamento delle micropermanenti non si può sempre procedere con esami strumentali come tac, Rx e risonanze.

Anche l'accertamento medico legale rigoroso, svolto nel pieno rispetto delle leges artis è idoneo a stabilire se e in che misura percentuale sussiste la lesione.

Esistono, spiega la Cassazione, lesioni che possono ben essere accertate senza ricorrere necessariamente agli esami strumentali, non potendo trascurarsi l'esperienza clinica dello specialista, ben capace di rassegnare al giudice conclusioni sulle lesioni scientificamente documentate e ineccepibili anche dal punto di vista giuridico.

"In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi".

Scarica pdf Cassazione n. 37477/2022

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