Integra il reato di diffamazione pubblicare su Facebook la lettera di messa in mora ricevuta dalla persona offesa, seguita da un post offensivo e denigratorio da cui emerge la volontà di esporre quest'ultima al pubblico ludibrio

Diffamazione su Facebook

Inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente, condannata in primo e secondo grado per il reato di diffamazione per aver pubblicato su Facebook una lettera di messa in mora inviatale dalla persona offesa, seguita da frasi ingiuriose e denigratorie nei confronti di quest'ultima.

Ci prova la difesa della donna a invocare la prescrizione del reato e a contestare la lettura delle risultanze istruttorie da parte della Corte di merito. La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile per l'infondatezza dei motivi sollevati, evidenziando come la Corte di appello abbia valorizzato le prove raccolte dalle quali è emerso con chiarezza il valore diffamatorio delle frasi e delle espressioni utilizzate, ma anche le modalità e il contesto della divulgazione, finalizzate con chiarezza ad esporre la persona offesa al "pubblico ludibrio."

Questa la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 47314/2022.

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