L'art. 1129 c.c. al comma 10 dispone che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per la stessa durata

Rinnovo carica di amministratore di condominio

Non decade dopo un anno l'amministratore di condominio. L'art. 1129 comma 10 c.c. dispone che il mandato dell'amministratore di durata annuale si intende rinnovato per la stessa durata.

Questo però non significa che la proroga vale solo per un altro anno, in quanto è volontà del legislatore evitare dei vuoti di gestione.

Ne consegue che, se l'amministratore nominato il 10.10.2016 svolge la sua attività fino 12.03.2018, non rileva che l'assemblea ritenga l'amministratore decaduto dall'incarico il 10.10.2017, ossia un anno dopo la nomina.

Lo stesso ha continuato a gestire il condominio non per la prorogatio prevista in caso di revoca o dimissioni, che prevede solo l'esercizio di attività indifferibili e urgenti, ma ha gestito il condominio in via ordinaria, per cui ha diritto al compenso per le due annualità, anche perché la causa di recesso è ingiusta non avendo la consulenza rilevato pregiudizi alla situazione patrimoniale del condominio in conseguenza del suo operato.

Queste le importanti precisazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Sassari n. 1114/2022 (sotto allegata).

Scarica pdf Trib. Sassari n. 1114/2022

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