Ai sensi dell'art. 1129 comma 14 c.c. all'amministratore di condominio spetta il compenso solo se al momento della nomina o del rinnovo dell'incarico viene specificato l'importo dello stesso, a pena di nullità

Compenso amministratore di condominio

La riforma del Condominio del 2012 ha inserito nell'art. 1129 c.c il nuovo comma 14, il quale prevede che: "L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta." Lo ricorda la Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 1792/2022 (sotto allegata), al termine di una vicenda che vede protagonista un amministratore di condominio, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle sue spettanze per l'attività svolta.

Il Condominio costituitosi in giudizio contesta le richieste dell'amministratore perché lo stesso al momento della nomina o della conferma (art. 1129 c.c.) non ha indicato l'ammontare delle sue spettanze.

L'amministratore, soccombente in primo grado, appella la decisione, contestando l'affermazione del Condominio per il quale il suo credito non è supportato da documentazione idonea.

Motivazione che però non convince la Corte di Appello, che accoglie il motivo sollevato dal Condominio in quanto la riforma condominiale ha inserito nell'art. 1129 c.c. il comma 14 il quale prevede che l'amministratore, quando viene nominato o quando gli viene rinnovato l'incarico, è tenuto ad indicare "a pena di nullità della nomina stessa" l'importo che gli è dovuto per lo svolgimento dell'incarico.

Non è considerato documento equipollente ai fini della prova del compenso l'approvazione del bilancio, occorre un documento specifico, che può essere anche rappresentato, come chiarito da precedente Cassazione, da un documento approvato dall'assemblea e recante il richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contratto di amministrazione condominiale.

Scarica pdf Corte Appello Palermo n. 1792/2022

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