Il tribunale di Pisa sottolinea che la durata biennale del mandato non è un diritto dell'amministratore di condominio


Non è un diritto la durata biennale del mandato per l'amministratore di condominio. Lo ricorda il tribunale di Pisa con sentenza n. 1249/2023 (sotto allegata) esprimendosi sul ricorso di una ex amministratrice che conveniva in giudizio il condominio chiedendone la condanna al pagamento di compensi concordati e non corrisposti e il risarcimento del danno subito per ingiustificata revoca del mandato.

Il tribunale premette che la fattispecie e? regolata dal combinato disposto degli artt. 1129 e 1703 e ss. cc. In particolare, le questioni che vengono in evidenza sono: "1) Durata dell'incarico dell'amministratore, revoca o mancato rinnovo dell'incarico alla prima scadenza, 2) Rilevanza del momento temporale, nel caso di revoca dell'incarico, ai fini del sorgere del diritto al risarcimento dei danni, 3) Diritto al pagamento delle spese e dei compensi previo rendiconto. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata (art. 1129, c. 10, cc), ovviamente nel caso che sia tacitamente rinnovato; in altri termini, l'amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell'incarico, al massimo puo? parlarsi di aspettativa, salvo che intervenga disdetta".

L'assemblea puo? sempre ("in ogni tempo") deliberare la revoca dell'amministratore (art. 1129, c.11, cc), con effetti diversi secondo il momento dell'incarico in cui la revoca interviene, se alla scadenza del contratto oppure in data antecedente.

Inoltre, secondo l'ordinanza n. 7874/2021 della Corte di Cassazione, richiamata l'assimilabilita? al mandato del rapporto intercorrente tra condominio e amministratore (cfr. SS.UU. 20957/2004), l'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 1725, c.1, cc salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Nel caso di specie la delibera assembleare di nomina non indica espressamente un termine dell'incarico, deve farsi quindi riferimento alla durata - un anno - prevista per legge e la delibera, con la quale l'assemblea ha proceduto alla nomina di un nuovo amministratore, e? intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato e ha impedito il rinnovo automatico del contratto, quindi non di revoca si tratta ma di mancato rinnovo e non sorge il diritto di credito risarcitorio.

Pacificamente, conclude il tribunale, "il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (art. 1720, c.1, cc) previo rendiconto, cui il mandatario e? obbligato (cfr. artt. 1130, 1130 bis e 1713 cc)".

Scarica pdf Trib. Pisa n. 1249/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: