Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p tutelano la libertà di difesa e il segreto professionale e vanno osservate anche quando l'avvocato difende soggetti terzi rispetto a quelli del procedimento interessato dalla perquisizione

Perquisizione studio legale: garanzie art. 103 c.p.p.

La Cassazione ricorda che le garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 c.p.p nel caso in cui si rende necessario procedere alla perquisizione dello studio dell'avvocato, valgono anche nel caso in cui lo stesso sia indagato e quindi coinvolto nella commissione di un reato.

Questo emerge dalla Cassazione n. 44892/2022 (sotto allegata).

La vicenda decisa dagli Ermellini ha inizio perché il Tribunale del riesame annulla il sequestro e il decreto di convalida limitatamente ai beni reperiti nel corso della perquisizione dell'avvocato, disponendone la restituzione, perché nel caso di specie sono state violate le garanzie previste dall'art. 103 c.p.c a tutela della libertà del difensore.

Per il Pm però, che ricorre in Cassazione, ha errato il Tribunale perché le garanzie dell'art. 103 c.p.p valgono solo se l'avvocato non è persona sottoposta ad indagini.

La Cassazione tuttavia ritiene il ricorso del Pm privo di fondamento e quindi non lo accoglie.

Come ha già ribadito precedente la corte di legittimità le garanzie di cui all'art. 103 c.p.p non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorga la necessità di effettuare perquisizioni. Le stesse vanno osservate in tutti qui casi in cui la perquisizione viene effettuata nell'ufficio di un avvocato iscritto all'albo, che ha assunto la difesa di un assistito qualsiasi, sia nel procedimento interessato dalla perquisizione che in altro procedimento.

Non rileva che l'avvocato, come nel caso di specie, sia indagato con alcuni soggetti di aver commesso reati fallimentari e tributari con autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. L'art. 24 della Costituzione, ricordano gli Ermellini, sancisce l'inviolabilità del diritto alla difesa.

Scarica pdf Cassazione n 44892/2022

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