Successione di leggi penali più favorevoli al reo e loro applicazione nel periodo di vacatio legis. La Cassazione chiarisce che non è applicabile la procedibilità a querela della riforma Cartabia durante il periodo di differimento

Successione di leggi penali e favor rei

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In virtù del principio del favor rei, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Ma se, nelle more del giudizio, non fosse ancora compiutamente decorso il periodo di vacatio legis della disposizione penale più favorevole, gli effetti della novazione legislativa potrebbero comunque prodursi e trovare applicazione? Sul punto si è succeduta la giurisprudenza della Cassazione, sembrerebbe, da ultimo, con la sentenza 45104 del 28 novembre 2022 (sotto allegata), ma talune precisazioni, in merito, sono dovute.

Riforma Cartabia: modifiche in materia di condizioni di procedibilità

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Prima di procedere ad affrontare compiutamente la tematica, per chiarezza espositiva, punto di partenza è il c.d decreto Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022).

L'articolo 2 del decreto de quo introduce modifiche in materia di condizioni di procedibilità, in particolare l'art. 2 co. 1 lett. b) ha esteso i casi nei quali il delitto di lesioni personali è procedibile a querela di parte.

La normativa vigente per l'ipotesi di reato ex art 582 c.p. (lesioni personali) condiziona il regime di procedibilità a querela di parte al ricorrere di taluni presupposti concomitanti: la malattia, cagionata dalle lesioni, deve avere una durata non superiore a venti giorni e non deve concorrere alcuna circostanza aggravante.

La novella legislativa amplia invece il regime della procedibilità a querela per la fattispecie incriminatrice in esame, non condizionandolo alla durata della malattia, mentre la procedibilità d'ufficio permane in presenza di circostanze aggravanti ovvero quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto sia stato commesso contro persona incapace, per età o infermità.

Lesioni personali ed esclusione procedibilità d'ufficio

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Nell'ipotesi esaminata di imputazione di lesioni personali, il ricorrente ha evocato proprio l'applicazione dell'articolo 2 del d. lgs 150/22 che, se avesse trovato applicazione, avrebbe escluso la procedibilità d'ufficio e avrebbe consentito il dispiegarsi degli effetti dell'intervenuta remissione della querela. Osta all'applicazione del decreto de quo l'intervenuta proroga dell'entrata in vigore dello stesso, per effetto del successivo decreto legge 162/2022.

Infatti, in forza del decreto legge 162/2022, il decreto Cartabia entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.

Vacatio legis: le precedenti pronunce della Cassazione

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La Corte di Cassazione si era già precedentemente pronunciata sul tema della vacatio legis. In particolare, si richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. I, n. 39977/2019 con la quale, il giudice di legittimità ha sancito che, in tema di successione delle leggi penali nel tempo, gli effetti della "novazione" in favore dell'imputato sono da ritenersi applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis (nell'ipotesi di specie, era intervenuta una successiva norma penale che ampliava l'area della causa di giustificazione della legittima difesa). Questo orientamento giurisprudenziale poggia sulla seguente tesi: partendo dagli artt. 10 delle preleggi e 73 della Costituzione, l'uno sancisce l'inizio dell'obbligatorietà della legge mentre la disposizione costituzionale, più compiutamente, parla di entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la Cassazione ha statuito che la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dal suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, "non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida " (vedi Cass. Pen., Sez. I, n 39977/2019).

Sulla stessa scia sembra porsi anche un'altra pronuncia degli Ermellini, la quale merita ugualmente di essere citata: "in tema di abolitio críminis, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639, la quale ha pertanto escluso che, in tale snodo, il giudice abbia solo l'alternativa di rinviare la decisione o di ignorare la norma abrogatrice, infliggendo una condanna che si palesa già inevitabilmente illegale".

Le precisazioni della Cassazione oggi

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Nella recente pronuncia giurisprudenziale, la Cassazione sancisce che, sulla base del tenore dell'articolo 10 preleggi e dell'articolo 73, comma 3 Costituzione, il periodo di vacatio legis costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore. D'altronde, precisa che, durante la vacatio legis, il legislatore può comunque modificare la legge già approvata e promulgata ma non ancora entrata in vigore. Richiama, poi, una vicenda analoga al caso in esame, verificatasi in materia di sicurezza alimentare, e rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non si configurasse alcun fenomeno di successione di leggi: inizialmente, infatti l'articolo 18 del D.Lgs. 27/2021 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati ma, prima della sua entrata in vigore, il successivo D.Lgs. 42/2021, incidendo sul predetto articolo, ha sottratto all'abrogazione taluni dei reati da esso previsti, che quindi permangono e continuano a configurarsi quali fattispecie incriminatrici. Ritornando poi all'ipotesi in esame, ossia l'applicazione dell'art 2 del decreto Cartabia, la Cassazione puntualizza come il caso in esame non attenga propriamente alla tematica della vacatio legis, che per il d.lgs 150/22 si sarebbe esaurita l'1/11/22, piuttosto l'inapplicabilità di tale decreto deriva da un autonomo ed espresso intervento del legislatore. Difatti attraverso l'emanazione del decreto legge 162/22, c'è una espressa voluntas legis volta a determinare il differimento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150, ecco perché le pronunce giurisprudenziali, citate precedentemente e richiamate dal ricorrente, non sono propriamente attinenti al caso in esame.

Nell'ipotesi di specie, è il legislatore che espressamente ha imposto un differimento temporale dell'entrata in vigore del decreto Cartabia, sulla base di una norma che, conclude la Corte, il giudice non può certo disapplicare.

Scarica pdf Cass. n. 45104/2022

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