I decreti di espulsione (art. 13 D.Lgs. n. 286/1998) sono provvedimenti usati dallo Stato al fine di allontanare chi non ha titolo per stare sul proprio territorio

Decreti di espulsione: normativa

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I provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato servono fondamentalmente ad allontanare cittadini non europei ed apolidi.

Due sono i provvedimenti disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998:

  • espulsioni amministrative che possono essere disposte dal Viminale nei confronti di cittadini che vengono ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 13 c. 1 TUI), e quelle disposte invece dal Prefetto che riguardano i cittadini che invece sono sprovvisti di regolare permesso di soggiorno (art. 13 c. 2 TUI);
  • espulsioni giudiziarie che invece sono disposte dall'Autorità giudiziaria quando si tratta di misure di sicurezza (art. 15 TUI) applicabili nei casi previsti dagli art. 380 e 381 c.p.p. (arresto obbligatorio oppure facoltativo in flagranza), ritenendo il soggetto socialmente pericoloso; oppure come misura alternativa alla detenzione quando lo stesso si trovi in situazione di soggiorno irregolare; condanna per reato definitiva per reati non gravissimi; ultimi due anni di esecuzione della pena;
  • vi sono poi le espulsioni che fungono da pena sostitutiva alla detenzione (art. 16 c. 1 TUI) quando si tratta di stranieri presenti irregolarmente in Italia; condanna ad un reato la cui pena massima è inferiore ai due anni di detenzione o reato di immigrazione clandestina; quando non ci sono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale.

Effetti ed esecuzione del decreto di espulsione

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Tutti i provvedimenti prevedono l'obbligo per chi ne è colpito di lasciare il territorio dello Stato.

In particolare nei casi previsti dall'art. 13 c. 4 l'esecuzione è coercitiva con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, con provvedimento disposto dal Questore.

Questa comunicazione, entro 48 ore deve essere comunicata al Giudice di Pace, il quale fissa un'udienza con il soggetto interessato e l'avvocato da lui nominato (d'ufficio, nel caso in cui la nomina non ci sia stata) ed entro 48 ore il GDP ne dispone o meno la convalida.

Per le espulsioni amministrative può essere concesso un termine tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria. Se ciò avvenisse ci sarebbero riconsegna del passaporto, obbligo di dimora e di firma presso un ufficio di forza pubblica a giorni ed orari stabiliti.

Queste misure vengono adottate con provvedimento motivato comunicato entro 48 ore al Giudice di Pace, che nelle 48 ore successive provvede a convalidare. In attesa di definizione del procedimento, il Questore dispone il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri, oppure in "strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Cosa si può fare contro il decreto di espulsione

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Contro il decreto di convalida, immediatamente esecutivo, entro 60 giorni può proporsi ricorso in Cassazione dalla notifica, anche se ciò non determina lo stop al decreto.

Dott. Alessandro Pagliuca

Praticante Avvocato

alessandropagliuca12@gmail.com


Foto: 123rf.com
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