Cassazione: danni morali al figlio nato da un rapporto non protetto
Annamaria Villafrate |

Cassazione: danni morali al figlio nato da un rapporto non protetto

Al figlio nato da un rapporto non protetto spetta il risarcimento se il padre messo al corrente della gravidanza non lo riconosce
L'abbandono del figlio da parte del padre che, dopo un rapporto non protetto con la madre, viene informato della gravidanza e della nascita ma non adempie ai doveri genitoriali, è illecito endofamiliare risarcibile art. 2059 c.c.

Risarcimento per il mancato riconoscimento paterno

Il mancato riconoscimento del figlio da parte di un padre può integrare un illecito endofamiliare che legittima la richiesta risarcitoria del figlio ai sensi dell'art. 2059 c.c. Questo in sintesi quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 34950/2022 (sotto allegata).

Figlio nato da rapporto non protetto non riconosciuto

Una donna resta incinta dopo un rapporto non protetto e della gravidanza informa il padre biologico che però non riconosce il figlio.

La donna per anni tace al figlio il nome del padre, ma quando il bambino diventa grande agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento.

Risarcimento al figlio conseguente a illecito endofamiliare

Richiesta che viene respinta in sede di merito, ma poi valutata diversamente dalla Cassazione la quale ricorda che la responsabilità di un genitore per la violazione dei doveri di mantenimento, cura e istruzione nei confronti della prole, non è sanzionato solo dalle norme del diritto di famiglia.

Tale condotta può integrare anche un illecito civile perché viola diritti di rilievo costituzionale. L'illecito endofamiliare o intrafamiliare può ben produrre anche un danno di tipo non patrimoniale che si ripercuote sulla psiche, sull'esistenza del soggetto, sullo sviluppo della sua personalità e sulle sue capacità di comprensione e di autodifesa.

Illecito che può condurre quindi ad un'azione un risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c. esperibile anche all'interno dell'azione finalizzata alla dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità.

Azione che presuppone ovviamente un danno conseguente al disagio materiale e morale subito dal figlio di natura patrimoniale e non patrimoniale, stante la maggiore difficoltà di affermarsi a livello sociale, scolastico e infine lavorativo. Danno che ovviamente deve essere provato e che, stante la difficoltà della sua quantificazione, può essere liquidato in via equitativa.

La Cassazione ricorda che il disinteresse di un genitore verso un figlio si pone in contrasto con gli articoli 2 e 30 della nostra Costituzione e con altre norme di rango internazionale e che l'illecito endofamiliare può essere istantaneo o permanente.

Occorre pertanto un nuovo giudizio davanti alla Corte di appello competente perché la sentenza impugnata ha trascurato di accertare gli effetti che sul figlio ha avuto l'assenza della figura paterna.




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