La Cassazione chiarisce che quando un padre per una vita intera si disinteressa dei bisogni morali e materiali del figlio commette un illecito endofamiliare permanente

Risarcimento danni per violazione degli obblighi genitoriali

[Torna su]

La Cassazione nell'ordinanza n. 11097/2020 affronta la complessa tematica della decorrenza temporale dell'illecito endofamiliare commesso da un padre che da sempre rifiuta il figlio, che a quarant'anni di distanza ottiene il risarcimento dei danni sofferti per una vita intera.

La vicenda processuale infatti inizia con la citazione in giudizio di un padre da parte di un figlio ormai grande, che reclama i danni a lui spettanti per violazione degli obblighi genitoriali. Il giudice di primo grado rigetta la domanda, il figlio appella la sentenza, ma anche in questa sede le sue istanze vengono respinte.

Il disinteresse del padre non è un illecito istantaneo ad effetti permanenti

[Torna su]

Il figlio decide a questo punto di far valere le sue ragioni in sede di legittimità sollevando diversi motivi di ricorso.

  • Con il primo lamenta la mancata ammissione di prove che avrebbero dimostrato come il disinteresse morale e materiale del padre abbia precluso al ricorrente la possibilità di proseguire gli studi e le sofferenze patite per l'assenza della figura paterna.
  • Con il secondo rileva l'erronea qualificazione del danno endofamiliare come illecito istantaneo a effetti permanenti, ritenendo il padre responsabile piuttosto di una omissione unica durata più di 40 anni.
  • Con il terzo contesta il rigetto dei danni extrapatrimoniali stante la mancata analisi dei doveri genitoriali dedotti specificamente nell'appello.
  • Con il quarto denuncia come la Corte d'Appello abbia ritenuto valida la consulenza psichiatrica eseguita da un medico legale, senza tenere conto delle contestazioni sollevate alla perizia a causa della carente competenza dello specialista.
  • Con il quinto infine lamenta come il riconoscimento del danno morale sia stato ricollegato dalla Corte a un illecito istantaneo a effetti permanenti.

L'abbandono prolungato di un genitore integra un illecito endofamiliare permanente

[Torna su]

La Cassazione con l'ordinanza n. 11097/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso con una lunghissima motivazione di cui si riporta solo la parte relativa al principio più importante sancito dalla stessa.

Il primo motivo di ricorso di cui si occupa la Suprema Corte riguarda infatti la natura istantanea o permanente dell'illecito endofamiliare, rilevante per appurare la prescrizione del diritto fatto valere del figlio. Sul punto la Corte, dopo aver ribadito il diritto di ogni figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e amato dai propri genitori, chiarisce che il danno endofamiliare non può qualificarsi come generato da un fatto istantaneo. La prescrizione quindi non decorre dalla nascita, ma da quando si verificano le condizioni necessarie come il ritrovamento del genitore a cui chiedere i danni.

Questo perché "in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa".

Conclusioni che incidono sull'accoglimento in particolare del quinto motivo del ricorso, anche se la Corte ritiene fondati anche i restanti, disponendone così l'accoglimento integrale.

Leggi anche:

- Il danno endofamiliare

- Padre si disinteressa del figlio? Il danno non è automatico

- Da provare il danno recato dal padre lontano alla figlia trascurata

- Illecito endofamiliare: diritto al risarcimento per la figlia trascurata dal padre

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 11097/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: