L'art. 43 del codice deontologico forense prevede che se l'avvocato incarica direttamente un collega di svolgere funzioni di assistenza e rappresentanza deve poi pagarlo se non vi provvede la cliente

Il dominus che conferisce l'incarico deve pagare il domiciliatario

[Torna su]

L'avvocato che incarica, contatta la collega domiciliataria a cui affidare l'incarico per una procedura esecutiva e le impartisce le relative indicazioni e istruzioni deve poi provvedere al pagamento delle sue spettanze, se la cliente non vi provvede, anche se l'attività giudiziaria viene sospesa.

Il contratto tra il dominus e il domiciliatario è un mandato e non un contratto a favore di terzi, per cui spetta a lui provvedere al pagamento delle sue spettanze.

Queste le precisazioni contenute nella sentenza n. 129/2022 del Cnf (sotto allegata).

Mancato pagamento delle spettanze alla collega

[Torna su]

A un avvocato il CDD irroga la sanzione della censura per non aver pagato la collega, nonostante le richieste, per il pignoramento presso terzi esperito dalla stessa nell'interesse della cliente del dominus.

L'avvocato incolpato si difende sostenendo di essersi attivato con la cliente per il pagamento delle spettanze della collega, ma di non essere riuscito a ottenere nulla perché la stessa versa in difficoltà economiche tali da non poter adempiere. Il CDD però, nel corso del procedimento, non rileva prove dalle quali emerge l'attivazione in tale senso da parte dell'avvocato.

Spetta all'avvocato che conferisce l'incarico pagare la collega

[Torna su]

L'avvocato incolpato impugna la decisione a suo carico innanzi al Cnf sollevando eccezioni procedurali e facendo presente, nel merito, che non spettava a lui pagare la collega domiciliataria, ma alla cliente.

Il CNF nel respingere il ricorso dell'Avvocato precisa che in base all'art. 43 del Codice deontologico Forense se un avvocato sceglie o incarica un collega di esercitare funzioni di rappresentanza o assistenza deve anche retribuirlo, se a ciò non provvede la parte assistita.

Nel caso di specie il CNF rileva che la domiciliataria è stata incaricata su indicazione dell'avvocato incolpato, che è stato il suo unico interlocutore e che le ha impartito le direttive e le indicazioni relative alla procedura da esperire.

Nel corso dell'istruttoria non sono emerse inoltre prove in grado di dimostrare un qualche contatto tra la cliente e la domiciliataria, tanto che quest'ultima si è rivolta al collega nel richiedere il pagamento delle sue spettanze ben 4 volte, senza ottenere riscontro alcuno.

Scarica pdf CNF n. 129/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: