La vivenza a carico è un requisito indispensabile per poter vantare il diritto alla pensione di reversibilità del genitore defunto da parte della figlia inabile al lavoro, che non presuppone la convivenza

Pensione reversibilità figlia inabile

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La pensione di reversibilità spetta anche ai figli maggiorenni se inabili al lavoro e a carico del genitore defunto. La vivenza a carico però, anche se non coincide con la convivenza, va dimostrata in modo rigoroso. Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius. Questa la decisione assunta dalla della Cassazione con l'ordinanza n. 28849/2022 (sotto allegata).

Istanza figlia inabile al 100% per la reversibilità

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Una donna inabile al 100% ricorre in giudizio per vedersi riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità dopo la morte del padre. Il Tribunale prima e la Corte di appello dopo però le negano questo diritto, azionati tramite la sua amministratrice di sostegno. Il motivo? Non è stato provato il requisito indispensabile ai fini del riconoscimento della "vivenza a carico".

Reversibilità figlia inabile e vivenza a carico

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La donna impugna così la decisione della Corte di merito in Cassazione, lamentando l'errata mancata prova sul requisito della vivenza a carico sostenuta dalla Corte di Appello, visto che la stessa dichiara di aver fornito le prove necessarie a tale fine. Comunque, se per la Corte il quadro probatorio era insufficiente ben poteva esercitare il suo potere di integrazione dei mezzi istruttori come previsto dall'art. 421 c.p.c.

La Cassazione nel respingere il ricorso ricorda che il figlio del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità se inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Vero che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

In secondo luogo la Cassazione rileva che la decisione della Corte è comunque priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre, la stessa risiedeva con la madre in un altro Comune, senza percepire un mantenimento dal padre. La figlia era infatti a carico della madre che a tale fine percepiva assegni familiari.

Scarica pdf Cassazione n. 28849/2022

Foto: 123rf.com
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